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Ordinanza

Ordinanza n. 109/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare: - del provvedimento costituito dall’elenco nominativo dei vincitori (altrimenti denominato graduatoria regionale di merito dei vincitori), pubblicato nel giorno 27.11.2025 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate della Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando di concorso dell’11.7.2025 prot. n. 290773/2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali; - del provvedimento denominato “graduatoria di merito con applicazione delle riserve dei posti relativa alla Regione Abruzzo”, con cui il direttore dell’Agenzia delle Entrate per la regione Abruzzo ha approvato la graduatoria finale di merito della selezione pubblica indetta con bando di concorso dell’11.7.2025 prot. n. 290773/2025 per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali e per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale anche se fino ad oggi non venuto ad esistenza nè comunque conosciuto.

Giustizia amministrativa202600061

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali di merito e graduatoria con applicazione delle riserve relative al concorso nazionale per l'assunzione di 2.700 funzionari dell'Agenzia delle Entrate

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti conclusivi della procedura concorsuale, deducendo di non essere stata utilmente collocata in graduatoria e di non aver ottenuto la riserva di posti spettante, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, per avere prestato il Servizio Civile ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017, come modificato dalla legge n. 74/2023. L'amministrazione resistente ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Abruzzo, sostenendo la competenza del TAR Lazio. Il TAR ha esaminato prioritariamente tale eccezione, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi relativi alla graduatoria e alla mancata applicazione della riserva.

La decisione

Il TAR Abruzzo ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e ha dichiarato competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il Collegio ha ritenuto che la procedura concorsuale fosse accentrata e disciplinata da un unico bando relativo a tutti i posti disponibili sul territorio nazionale. Gli atti impugnati, inoltre, potevano produrre effetti ulteriori rispetto all'ambito regionale, anche in ragione della possibilità prevista dal bando di formare una graduatoria unica nazionale composta dagli idonei delle graduatorie regionali, con conseguente cessazione di efficacia delle graduatorie regionali o provinciali. Trattandosi quindi di atti statali con efficacia ultraregionale e non di provvedimenti destinati a produrre effetti esclusivamente in Abruzzo, la competenza inderogabile spettava al TAR Lazio ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a. Il giudizio dovrà essere riassunto davanti al TAR Lazio entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 3, c.p.a.

    negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto

    Per gli atti statali o adottati nell'ambito di una procedura accentrata con effetti diretti sull'intero territorio nazionale, la competenza inderogabile spetta al TAR Lazio, sede di Roma, quando non ricorra un'efficacia territorialmente limitata.

  • art. 15 c.p.a.

    In caso di incompetenza territoriale inderogabile, il giudice dichiara la competenza del TAR individuato dalla legge e assegna alla parte il termine perentorio per la riassunzione del giudizio.

  • art. 18 d.lgs. n. 40/2017

    La disposizione è richiamata dalla ricorrente quale base normativa della riserva di posti collegata al servizio civile; l'ordinanza non ne esamina nel merito l'applicazione.

  • legge n. 74/2023

    La legge è richiamata quale fonte modificativa dell'art. 18 del d.lgs. n. 40/2017; l'ordinanza non decide la questione sostanziale relativa al riconoscimento della riserva.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale, il criterio della sede dell'autorità che ha adottato l'atto è sostituito dal criterio dell'efficacia spaziale quando il provvedimento produce effetti diretti esclusivamente in un determinato ambito territoriale.
  • Una procedura concorsuale disciplinata da un unico bando nazionale e potenzialmente idonea a incidere sulle graduatorie e sulle assunzioni sull'intero territorio nazionale ha natura accentrata e produce effetti ultraregionali.
  • Per gli atti statali o per gli atti adottati nell'ambito di procedure accentrate con effetti diretti sull'intero territorio nazionale, la competenza territoriale inderogabile appartiene al TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell'art. 13, comma 3, c.p.a.
  • Quando il TAR dichiara la propria incompetenza territoriale inderogabile e indica il TAR competente, il giudizio deve essere riassunto davanti a quest'ultimo entro il termine perentorio fissato dall'art. 15 c.p.a. e dall'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRiserve di posti e preferenze
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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