Cassazione Civile, Ordinanza n. 19472/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società che aveva venduto un macchinario e intermediato il finanziamento per l'acquisto aveva ottenuto in primo grado il rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti del proprio agente, mentre era stata accolta la domanda principale di accertamento della falsità della firma apposta su una fideiussione. In appello, la Corte territoriale ha invece accolto la domanda di manleva della finanziaria verso la società venditrice, ritenendo che quest'ultima dovesse tenere indenne la finanziaria, e ha rigettato la domanda di garanzia della società venditrice verso il proprio agente, motivando sinteticamente sul difetto di prova che l'agente avesse raccolto le firme e stipulato il contratto. La società venditrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 132 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito non aveva spiegato le ragioni per cui aveva ritenuto non provato che l'agente avesse verificato le firme; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 115 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che il fatto era invece pacifico e risultava dagli atti e dalle stesse difese dell'agente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, osservando che la motivazione della Corte d'appello era meramente assertiva e non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito per escludere la prova della stipulazione del contratto e della verifica delle firme da parte dell'agente. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo censurato e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
difetto assoluto di motivazione
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva, intellegibile e idonea a far comprendere le ragioni della decisione; una mera asserzione conclusiva integra vizio denunciabile in cassazione
art. 115 c.p.c.
il giudice deve porre a base della decisione i fatti non contestati e il materiale probatorio ritualmente acquisito; la censura era stata formulata in relazione al mancato esame di un fatto che la ricorrente assumeva pacifico
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è solo apparente quando si risolve in una formula assertiva priva dell'indicazione delle ragioni concrete che sorreggono il convincimento del giudice; in tal caso ricorre un vizio di nullità denunciabile in cassazione.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con i fatti dedotti e con quelli non contestati o comunque emergenti dagli atti: l'omessa considerazione di un fatto decisivo può integrare un vizio di legittimità, ma resta assorbita se viene accolto un motivo che già comporta la cassazione della decisione.
- Quando la decisione di rigetto o accoglimento di una domanda di manleva si fonda sulla mancata prova dell'intervento di un soggetto nella stipulazione del contratto, il giudice deve spiegare in modo puntuale perché il compendio istruttorio non sia idoneo a dimostrare tale circostanza.
- In presenza di una motivazione che neghi la prova di un fatto decisivo senza confrontarsi con gli elementi difensivi contrapposti, la decisione non soddisfa il requisito minimo di intelligibilità richiesto dall'art. 132 c.p.c.
Come è indicizzato
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