Cassazione Penale, Sentenza n. 16054/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza di conferma dei sequestri preventivi contestando il fumus commissi delicti e il periculum in mora. Sostenevano che i beni recavano sul prodotto il marchio AIGOSTAR e che le diciture contestate (ABMATIX, ABLIVING LIGHTING, AVPLANA) erano apposte solo sulle confezioni, non sui prodotti, quindi incapaci di trarre in inganno il consumatore. Denunciavano la violazione dell'art. 474 c.p., la mancata considerazione della prova di parte (parere tecnico dello studio GLP), la debolezza o nullità dei marchi di BTicino e Vimar, la circostanza che una Procura (Pordenone) aveva chiesto archiviazione sugli stessi beni, e l'ampiezza ingiustificata del sequestro (si sarebbe dovuto sequestrare solo le confezioni). Inoltre contestavano il periculum in mora argomentando che i beni erano stati già parzialmente ripacchettati con adesivi o con nuovo packaging e che erano pendenti azioni civili cautelari che avrebbero potuto tutelare i diritti dei titolari dei marchi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Chen Shurong in proprio perché egli aveva chiesto il riesame solo in qualità di legale rappresentante e non in proprio come indagato. Ha altresì dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Italia Market S.r.l.: il Collegio ha ritenuto che il Tribunale di Monza avesse fornito una motivazione non apparente, fondata su un esame sintetico e globale dei segni a raffronto, congruamente argomentata in ordine al fumus e al periculum. La Corte ha escluso che le doglianze costituissero vizi di diritto suscettibili di censura in cassazione (erano, invece, censure di merito). I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro ciascuno per responsabilità nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
Prevede il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. La Corte ricorda che per valutare la contraffazione o alterazione si compie un esame complessivo e di impressione dei segni; non è necessario che l'acquirente sia effettivamente ingannato.
art. 473 cod. pen.
Norma sul falso in generale richiamata quale reato presupposto; la sua rilevanza è collegata alla configurazione del reato di ricettazione e alla nozione di contraffazione/alterazione.
art. 474-bis cod. pen.
Richiamato come riferimento alla confisca obbligatoria dei prodotti falsificati e alla rilevanza della loro strumentalità rispetto al reato.
art. 324 cod. proc. pen.
Disciplina il riesame delle misure cautelari. La Corte evidenzia che il ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame è ammesso soltanto per violazione di legge o vizi motivazionali radicali.
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; i ricorrenti denunciavano violazione in relazione al periculum in mora e all'estensione del sequestro.
art. 325, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sulla limitazione del ricorso per cassazione alle sole ipotesi di violazione di legge in materia di riesame delle misure cautelari reali.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento a carico dei ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio penale sul sequestro per marchi falsi la valutazione della confondibilità è complessiva e di impressione: non rileva la sola somiglianza analitica degli elementi, ma l'effetto d'insieme sul consumatore medio della categoria di riferimento.
- La presenza di un diverso marchio inciso sul prodotto (es. AIGOSTAR) non esclude automaticamente la configurabilità del reato se sulle confezioni sono apposti segni che possono essere confusi con marchi registrati; la tutelata "fede pubblica" del marchio si considera anche rispetto alla confezione quale veicolo del segno.
- L'eventuale consapevolezza di singoli acquirenti o la grossolanità della contraffazione non escludono di per sé il reato: si tratta di reato di pericolo e conta l'idoneità del segno a rappresentare falsamente la provenienza.
- La pendenza di azioni civili non preclude automaticamente il sequestro penale né il periculum in mora; tuttavia, l'esistenza di provvedimenti cautelari civili che tutelino effettivamente gli interessi offesi può essere rilevante per il giudizio sul periculum.
- Le questioni di merito (diversa valutazione delle prove, affidamento su pareri tecnici contrapposti, giudizio sulla distintività dei marchi) sono, di regola, improprie in sede di ricorso per cassazione contro ordinanze di riesame se prospettano mera divergenza di apprezzamento e non specifiche violazioni di legge o assenza totale di motivazione.
- Procedura: chi propone ricorso deve essere legittimato nella qualità con cui ha esercitato l'impugnazione in sede di riesame; l'assenza di legittimazione comporta inammissibilità.
- Quanto all'oggetto del sequestro, la strumentalità dei beni rispetto al reato può giustificare il sequestro dell'intero lotto; tuttavia, contestazioni sull'ampiezza del sequestro devono essere fondate su errori giuridici o mancanza di motivazione per essere efficaci in cassazione.
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