Sentenza n. 3260/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), 4 agosto 2022, n. 2193, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: previsione dell'art. 29 delle norme tecniche di attuazione del PUC del Comune di Nocera Inferiore, ritenuta applicabile all'immobile dell'appellante
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il proprietario ha impugnato la previsione urbanistica comunale deducendo, in primo grado e in appello, vizi procedimentali e sostanziali. Ha sostenuto che l'art. 29 delle NTA del PUC, qualificando l'area come destinata al riassetto della viabilità locale in attuazione del Piano di recupero, avrebbe reintrodotto o mantenuto obblighi di cessione e interventi onerosi derivanti da un Piano di recupero del 1982 ormai decaduto e inefficace. Ha dedotto la natura sostanzialmente espropriativa del vincolo, l'estraneità del proprio immobile alle aree soggette a cessione, la prescrizione dell'obbligo, la mancata trascrizione, errori istruttori e contrasto con la variante al PRG del 2006, che avrebbe riclassificato l'area in zona B1. Ha inoltre lamentato disparità di trattamento nel rigetto delle osservazioni presentate rispetto ad altra osservazione ritenuta identica, nonché violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Salerno n. 1840/2015. In appello ha chiesto la riforma della sentenza del TAR, che aveva respinto il ricorso ritenendo la previsione una nuova e autonoma scelta pianificatoria, non lesiva in concreto e comunque programmatica.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili sia il ricorso di primo grado sia l'appello, confermando la sentenza del TAR con diversa motivazione. La verificazione disposta in appello ha accertato che l'immobile ricade in zona omogenea B2 e non è compreso né nell'ambito del riassetto degli ambiti residenziali in attuazione di piani esecutivi né nell'ambito del riassetto della viabilità locale in attuazione del Piano di recupero. È stata inoltre accertata la completa estraneità della proprietà all'originario vincolo di cessione previsto nei titoli edilizi della società lottizzante, soggetto terzo. Secondo il Collegio, l'art. 29 delle NTA si riferisce agli ambiti interessati da lottizzazioni convenzionate o da piani di recupero regolarmente approvati ancora efficaci, non alle aree estranee al piano o a piani ormai inefficaci per scadenza del termine. Poiché la previsione impugnata non produce allo stato effetti lesivi sull'immobile dell'appellante, manca l'interesse concreto e attuale al ricorso. Il proprietario potrà eventualmente riproporre la tutela contro successivi atti applicativi fondati sull'erroneo presupposto dell'applicabilità dell'art. 29 alla sua area. Il compenso del verificatore è stato liquidato in euro 3.000, oltre accessori, a carico dell'appellante e del Comune in parti uguali; le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 29 NTA del PUC del Comune di Nocera Inferiore
«Gli ambiti individuati, già oggetto di lottizzazioni convenzionate o piani di recupero regolarmente approvati, vanno sottoposti a cura e spese dei soggetti interessati agli interventi di riassetto fisico e/o gestionale tanto degli edifici quanto degli spazi scoperti in conformità delle disposizioni dei citati piani esecutivi»
La disposizione si riferisce agli ambiti interessati da lottizzazioni convenzionate o da piani di recupero ancora efficaci; non si applica ad aree estranee al piano di recupero né a piani ormai inefficaci per scadenza del termine.
Art. 16 NTA del PUC strutturale 2022
La verificazione ha individuato tale disposizione come disciplina conformativa applicabile all'immobile, ricadente in zona omogenea B2.
Art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe quale disposizione processuale relativa alla trattazione della causa.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere contro una previsione urbanistica richiede che l'atto impugnato produca, nei confronti dell'area del ricorrente, una lesione concreta e attuale; se la verificazione accerta che l'area è estranea all'ambito applicativo della previsione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Una norma urbanistica che subordina gli interventi di riassetto alla preesistenza di lottizzazioni convenzionate o piani di recupero regolarmente approvati si applica agli ambiti effettivamente ricompresi in tali strumenti e ancora efficaci, non alle aree estranee né ai piani divenuti inefficaci per scadenza del termine.
- L'accertata estraneità dell'immobile alla previsione urbanistica impugnata consente di confermare la decisione di primo grado con diversa motivazione, sostituendo al rigetto nel merito la declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse attuale.
- La possibilità di impugnare successivi atti applicativi non sana l'originaria carenza di interesse, ma consente al proprietario di proporre tutela qualora l'amministrazione adotti atti fondati sull'erroneo presupposto dell'applicabilità della disciplina urbanistica alla sua area.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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