Cassazione Penale, Sentenza n. 27435/2023 del 22/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per rissa aggravata e lesioni aggravate commesse il 27/04/2014. Le censure principali riguardano: 1) la mancata rimessione in termini per la richiesta di discussione orale (per i Meta), 2) la prescrizione del reato non dichiarata in appello in base al calcolo del termine prescrizionale e alla esclusione di taluni periodi di sospensione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.140/2021, 3) vizi di motivazione nella valutazione della attendibilità delle prove testimoniali e nella qualificazione del reato di rissa, 4) mancata concessione delle attenuanti generiche con prevalenza sulle aggravanti, 5) censura per mancata acquisizione di una consulenza medico-legale ritenuta decisiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo comune relativo alla prescrizione fondato: i reati (rissa aggravata e lesioni aggravate del 27/04/2014) si sono prescritti il 1/03/2022, prima della sentenza di appello del 17/03/2022. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata agli effetti penali senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione. Non ricorrendo le condizioni per una pronunzia liberatoria ex art.129 c.p.p., non è stato disposto alcun accertamento assolutorio. Quanto agli effetti civili, i ricorsi di Alfred Meta e Leonard Meta sono stati dichiarati inammissibili; i due sono condannati in solido a rifondere le spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 2.945,00 oltre accessori di legge. Altri motivi di merito (valutazione testimonianze, rissa, consulenza medico-legale, attenuanti) sono stati ritenuti inammissibili o insindacabili in questa sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 110, 583 comma 2, cod. pen.
reato contestato (rissa/lesioni)
Norme sostanziali in ordine alla qualificazione dei reati contestati; usate per ricostruire la fattispecie oggetto del processo
art. 588 comma 2, 582, 576 n.1, 61 n.2 cod. pen.
delitti di lesioni e relative aggravanti
Indicazioni sulle fattispecie di lesioni aggravate contestate a taluni imputati
art. 157, 159, 161 cod. pen.
Usate per determinare il termine massimo di prescrizione applicabile ai reati contestati
art. 531 cod. proc. pen.
decorso del termine prescrizionale
Riferimento procedurale inerente alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
art. 83 d.l. n. 18/2020, commi 4, 9 e 7 lett. g
misure di sospensione dei termini processuali durante emergenza Covid
La Corte ha computato alcune sospensioni previste (es. 64 giorni ex comma 4) ma, in applicazione della Corte Costituzionale n.140/2021, ha escluso dal computo i periodi derivanti dai rinvii disposti dal Capo dell'ufficio giudiziario ex comma 7 lett. g
sentenza Corte Costituzionale n. 140/2021
sentenza n.140 del 6/07/2021
Stabilisce che non devono essere computati i periodi di sospensione derivanti dai rinvii disposti dal Capo dell'ufficio giudiziario (periodo maggio-giugno 2020), incidendo sul calcolo della prescrizione
art. 23-bis d.l. n. 137/2020
termine per richiesta di discussione orale in appello
La richiesta di discussione orale deve essere formulata almeno 15 giorni liberi prima dell'udienza; nel caso era fissata per il 17/03/2022, ultima data utile 1/03/2022, perciò la domanda tardiva è stata rigettata
art. 129 cod. proc. pen.
Condizioni per una pronunzia liberatoria non risultavano sussistere (mancano elementi incontestabili che escludano i fatti o la rilevanza penale), pertanto si è proceduto con annullamento per prescrizione senza pronunzia liberatoria
art. 606 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
motivo di cassazione per omessa assunzione di prova decisiva
La doglianza relativa all'omessa consulenza medico-legale è stata esaminata ma ritenuta non idonea a fondare il ricorso in cassazione
Massime di principio
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto delle sospensioni previste dalla normativa emergenziale ma va aggiornato alla giurisprudenza costituzionale: non sempre tutti i periodi di sospensione sono computabili.
- Una pronuncia di annullamento per prescrizione senza rinvio è possibile quando la prescrizione si è consumata prima della decisione di merito e non sussistono condizioni per una pronunzia liberatoria; ciò estingue il reato sul piano penale ma non elimina automaticamente le conseguenze civili.
- Le questioni di fatto (valutazione di credibilità delle testimonianze, prevalenza di elementi probatori, qualificazione del fatto come rissa) sono in linea di principio insindacabili in Cassazione salvo vizi di motivazione che ne rendano il giudizio illogico o contraddittorio.
- Le eccezioni procedurali legate ai termini per istanze (es. richiesta di discussione orale) devono essere valutate con attenzione rispetto ai termini di legge: l'impedimento del difensore non sempre giustifica la rimessione in termini se l'atto poteva essere proposto nei termini utili.
- La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non interpone automaticamente la decisione sulla domanda risarcitoria: la parte civile può mantenere pretese civili e ottenere condanna alle spese anche se il processo penale si estingue per prescrizione.
- Per evitare l'inammissibilità in Cassazione, i motivi di gravame devono essere correttamente dedotti e introdotti già in sede di appello quando richiesto; non si possono sollevare in Cassazione questioni che non siano state oggetto di gravame in appello.
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