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Sentenza

Sentenza del 13/03/2017 n. 1197 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Cartelle di pagamento - Diritto annuale della Camera di Commercio - Società -Cancellazione dal registro delle imprese - Fenomeno di tipo successorio - Sussiste - Socio accomandatario di società di persone - Destinatario sostanziale degli atti esattoriali - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La notificazione delle cartelle al socio accomandatario è stata ritenuta corretta. A seguito della cancellazione della società, il socio può essere chiamato a rispondere delle obbligazioni societarie e i creditori possono agire nei suoi confronti per ottenere il soddisfacimento dei propri crediti.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la validità della notificazione delle cartelle di pagamento a seguito della cancellazione della società di persone dal Registro delle imprese. Il ricorrente contestava, in sostanza, di non essere il corretto destinatario degli atti esattoriali, ritenendo che le obbligazioni facessero capo alla società ormai estinta. La sentenza ha invece ritenuto che la cancellazione produca un fenomeno successorio: le obbligazioni sociali si trasferiscono ai soci, i quali diventano destinatari sostanziali delle pretese creditorie, analogamente agli eredi.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 600/1973, art. 60, lett. b-bis

    La disposizione disciplina le modalità di notificazione degli atti tributari e viene richiamata a sostegno della validità della notifica effettuata al soggetto individuato come destinatario sostanziale dopo l’estinzione della società.

  • Art. 2313 c.c.

    La norma riguarda la responsabilità dei soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

  • Art. 2324 c.c.

    La norma disciplina la responsabilità dei soci dopo lo scioglimento della società in accomandita semplice e consente ai creditori sociali di agire nei confronti dei soci nei limiti previsti dalla legge.

  • Cass. SS.UU. n. 6070/2013

    La cancellazione della società dal Registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, ma i rapporti sostanziali e processuali non si estinguono necessariamente: si verifica un fenomeno successorio nei confronti dei soci.

  • C.T.R. della Lombardia, sentenza n. 40/2016

    La decisione applica il principio successorio alla notifica di cartelle di pagamento relative a obbligazioni della società cancellata, riconoscendo il socio accomandatario quale destinatario sostanziale.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di persone dal Registro delle imprese non elimina automaticamente le obbligazioni già maturate: queste possono trasferirsi ai soci secondo un meccanismo successorio.
  • Dopo la cancellazione, i creditori possono notificare gli atti e agire nei confronti dei soci responsabili, in particolare del socio accomandatario, secondo il regime di responsabilità previsto dalla forma societaria.
  • Il socio accomandatario può essere considerato il destinatario sostanziale delle cartelle relative a debiti della società estinta; la notifica a lui effettuata non è invalida per il solo fatto che la società sia stata cancellata.
  • La responsabilità del socio non implica necessariamente che ogni pretesa sia automaticamente fondata: restano verificabili l’esistenza del debito, la sua corretta quantificazione, la tempestività della notifica e gli eventuali limiti di responsabilità previsti dalla legge.
  • In situazioni analoghe occorre distinguere tra l’estinzione formale della società e la persistenza dei rapporti obbligatori, che possono proseguire nei confronti dei soci subentrati nella posizione debitoria.

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