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Sentenza

Sentenza n. 1492/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6490/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata il 10/10/2024, nella causa in materia di lavoro iscritta al numero R.G. 4662/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione resistente in data 10/10/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;

Giustizia amministrativa202506416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, del valore di € 500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente relativa all’anno scolastico 2023/2024, per il valore di € 500,00. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza fornire prova dell’avvenuto adempimento. Il giudice ha rilevato che la sentenza ordinaria era passata in giudicato e che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutte le condizioni per l’ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione al titolo, assegnando la Carta elettronica entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, oltre agli interessi previsti dal titolo. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che l’obbligazione di facere consistente nell’emissione dei buoni elettronici sia economicamente determinata e quindi assimilabile, ai fini dell’astreinte, a una condanna pecuniaria: la penalità è stata fissata in misura pari agli interessi legali sul valore del beneficio, decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo alla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento, entro il limite massimo del 10% della sorta capitale. È stato nominato, per l’eventuale persistente inadempimento, il Direttore generale pro tempore della DGOSV quale commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta dell’interessata. Il giudice ha precisato che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’adempimento. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di ottenere davanti al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’amministrazione non si conformi alla decisione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, deve essere decorso inutilmente prima della proposizione dell’azione esecutiva; nel caso concreto il termine risultava decorso.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di fissare una penalità di mora con funzione sanzionatoria e compulsoria, diretta a stimolare l’adempimento dell’obbligo contenuto nel giudicato.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
  • Quando l’amministrazione non dimostri di avere eseguito il giudicato, il giudice dell’ottemperanza deve ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine determinato, anche quando l’obbligo abbia ad oggetto l’emissione o l’attribuzione di un beneficio economicamente quantificabile.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche a un obbligo di facere consistente nell’attribuzione di un beneficio elettronico, quando il valore economico della prestazione sia precisamente determinato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sul valore del beneficio e contenuta entro un limite massimo rapportato alla sorta capitale.
  • In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricandolo di compiere tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
  • L’esaurimento dei fondi di bilancio o la carenza di disponibilità di cassa non costituiscono, per la pubblica amministrazione, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato; l’amministrazione deve adottare le iniziative finanziarie necessarie, comprese le variazioni di bilancio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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