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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09995/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato in relazione alla dichiarazione congiunta di due coniugi, riguardante l'impresa di fabbricazione di paste alimentari intestata alla moglie, con recupero di maggiori ricavi e irrogazione di sanzioni in solido nei confronti di entrambi. I contribuenti hanno impugnato l'atto sostenendo di esserne venuti a conoscenza solo molto tempo dopo, all'esito di una richiesta di carichi pendenti, e deducendo l'irregolarità della notifica: secondo loro l'avviso era stato consegnato a una persona di famiglia non convivente della moglie e, comunque, non era stato notificato al marito, che ritenevano fosse l'unico destinatario ai sensi della disciplina richiamata. L'Ufficio ha eccepito la tardività dell'impugnazione. In appello la CTR ha accolto i contribuenti ritenendo nulla la notifica dell'avviso e, per conseguenza, anche delle cartelle successive. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) ultrapetizione, perché le cartelle non erano state domandate in primo grado; 2) difetto di interesse ad agire, poiché in appello erano state prodotte le cartelle di pagamento mai impugnate; 3) violazione della disciplina sulla notifica dell'avviso ai coniugi; 4) ulteriore violazione della stessa disciplina, sostenendo la validità della notifica a persona di famiglia.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo e dichiara assorbiti gli altri. Ritiene infondata la censura di ultrapetizione perché la CTR non aveva annullato autonomamente le cartelle, ma aveva richiamato la loro nullità solo in motivazione, restando nel perimetro del dispositivo di accoglimento dell'appello contro l'avviso. Accoglie invece il motivo sul difetto di interesse: la produzione in giudizio delle cartelle di pagamento, non seguita da una loro impugnazione da parte dei contribuenti, comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il giudizio sulla notifica dell'avviso, poiché la mancata contestazione delle cartelle implica il riconoscimento della regolarità formale della sequenza procedimentale che conduce alla riscossione. La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo dei contribuenti per sopravvenuto difetto di interesse ad agire. Le spese di merito sono compensate; quelle del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dei contribuenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è respinta perché la decisione d'appello non ha annullato in dispositivo le cartelle non devolute, ma si è limitata all'avviso di accertamento; il riferimento alle cartelle era solo argomentativo.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione; la mancata impugnazione delle cartelle prodotte in giudizio determina il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare l'impugnazione dell'avviso.

  • art. 17 l. n. 114 del 1977

    La Corte non decide il merito della doglianza sulla validità della notifica ai coniugi, perché la questione diviene irrilevante per sopravvenuto difetto di interesse dopo la mancata impugnazione delle cartelle.

  • art. 21 D.Lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato dall'Ufficio per eccepire la tardività del ricorso introduttivo contro l'avviso.

  • art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella di pagamento è la rappresentazione esterna del titolo esecutivo e, nella riscossione a mezzo ruolo, svolge una funzione equivalente alla notificazione del titolo e del precetto nel processo esecutivo codicistico.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato per descrivere la notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario.

  • art. 10 lett. b) del d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo è definito come l'elenco dei debitori e delle somme dovute formato dall'Ufficio ai fini della riscossione a mezzo concessionario.

  • art. 11 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Nel ruolo sono iscritte imposte, sanzioni e interessi.

  • art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo deve contenere indicazioni tipiche e diviene esecutivo con la sottoscrizione del titolare dell'Ufficio o di un delegato.

  • art. 24 del d.P.R. n. 602 del 1973

    Il ruolo, una volta esecutivo, viene consegnato al concessionario, che lo utilizza per formare la cartella.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Costituisce il veicolo processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione produce in giudizio la cartella di pagamento fondata su un avviso di accertamento e il contribuente non impugna tempestivamente anche la cartella, viene meno l'interesse a coltivare l'impugnazione contro il solo avviso, perché la mancata contestazione della cartella implica accettazione della regolarità della sequenza procedimentale, a partire dalla notifica dell'avviso.
  • L'interesse ad agire ha natura dinamica e deve permanere fino alla decisione; se sopravviene un atto successivo non contestato che assorbe o consolida la pretesa, la domanda originaria può divenire improcedibile/inammissibile per difetto sopravvenuto di interesse.
  • Nel processo tributario, la produzione di un atto successivo della riscossione può imporre al contribuente di estendere l'impugnazione anche a tale atto, quando esso presupponga e renda definitiva la pretesa originaria.
  • La censura di ultrapetizione è infondata quando il giudice di merito, pur usando espressioni riferite ad atti non devoluti, non si pronunci in dispositivo su di essi e resti entro il petitum effettivamente sottoposto al suo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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