Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9285/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza del 16/07/2024 con cui era stata applicata, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata per i reati di riciclaggio e associazione per delinquere e disposta la confisca dell'immobile sito in Uzzano e di altri beni sequestrati. Motivi comuni: (i) erronea applicazione della legge penale in ordine alla configurabilità del reato associativo; (ii) erronea applicazione dell'art. 648-bis c.p. e omessa motivazione rispetto all'art. 129 c.p.p.. Motivo specifico di Lostorto: illegittimità della confisca (veicoli, telai e altri beni o il loro valore) perché, secondo la difesa, la sentenza di patteggiamento non sarebbe equiparabile a sentenza di condanna e, non essendovi un accordo sul punto nel patteggiamento, il giudice non poteva disporre ex officio la confisca del profitto del reato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I primi due motivi, comuni a entrambi i ricorsi, sono stati ritenuti non consentiti in sede di legittimità in quanto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dalla legge 23/6/2017 n.103) limita l'impugnabilità delle sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi tassativamente indicate; di conseguenza non è ammissibile dedurre in cassazione la violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p.. Il terzo motivo (confisca) è stato ritenuto manifestamente infondato: ai sensi dell'art. 648-quater c.p. la confisca del profitto del reato è obbligatoria ed è applicabile anche con la sentenza di patteggiamento su richiesta delle parti; non risultando che il patteggiamento avesse espressamente escluso la confisca, il giudice poteva legittimamente disporla. La motivazione del giudice è stata ritenuta sufficiente poiché si è fatto richiamo alla norma che impone la confisca obbligatoria. Per l'inammissibilità dei ricorsi i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.). P.Q.M.: ricorsi dichiarati inammissibili e condanna alle spese e alle somme indicate.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la sentenza di applicazione della pena per patteggiamento; la Corte riconosce che la pronuncia resa ai sensi di questa norma è soggetta a limiti di impugnabilità in cassazione stabiliti da norme successive (art. 448, comma 2-bis).

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sulle cause di proscioglimento; i ricorrenti lamentavano omissione di verifica circa le sue ipotesi ma la Corte ha ritenuto che tale censura non sia ammissibile in cassazione contro la sentenza di patteggiamento per effetto dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (legge 23/06/2017 n.103)

    Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di applicazione della pena (patteggiamento) alle sole ipotesi tassativamente indicate, rendendo inammissibili altre censure di legge sollevate in cassazione contro tali sentenze.

  • art. 648-bis cod. pen.

    Norma che configura il reato di riciclaggio; i ricorrenti contestavano la sua applicazione ma la Corte ha ritenuto tale motivo non ammissibile in cassazione nel contesto del patteggiamento.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Stabilisce la confisca del profitto del reato; la Corte interpreta la norma come imponendo la confisca obbligatoria e ammette che essa possa essere disposta anche con la sentenza di patteggiamento quando non sia espressamente esclusa dall'accordo delle parti.

  • art. 445, comma 1, cod. proc. pen.

    Consente che, con la sentenza prevista dall'art. 444 c.p.p., il giudice applichi misure personali o patrimoniali non concordate dalle parti; la Corte lo richiama per giustificare l'applicazione della confisca non prevista espressamente nel patteggiamento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili; la Corte lo applica per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza richiamata (ex multis: Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019; Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020)

    Giurisprudenza della Corte di legittimità confermata nel principio che la pronuncia di patteggiamento ha limiti di impugnabilità e che misure patrimoniali obbligatorie possono essere disposte anche con la sentenza di applicazione della pena.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento è fortemente limitato: molte censure di violazione di legge (in particolare quelle attinenti alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) risultano inammissibili per effetto dell'art. 448, comma 2‑bis c.p.p.
  • La confisca del profitto del reato prevista come obbligatoria dalla norma sostanziale (es. art. 648‑quater c.p.) può essere disposta dal giudice anche nella sentenza di patteggiamento, anche se le parti non ne hanno espressamente trattato la sorte; per escluderne l'applicazione è necessaria una previsione esplicita nell'accordo.
  • Quando la confisca è obbligatoria, il richiamo alla norma che la impone nella motivazione della sentenza di patteggiamento è generalmente considerato sufficiente; non è sempre necessaria una motivazione analitica per ciascun bene quando si tratta di confisca prevista dalla legge.
  • Se la difesa intende impedire che il giudice applichi misure patrimoniali o di sicurezza non concordate, tale volontà deve essere espressamente e chiaramente inserita nell'accordo di patteggiamento.
  • Ricorrere con motivi manifestamente inadmissibili o improcedibili espone il ricorrente al rischio di condanna alle spese e a sanzioni (es. versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; valutare attentamente l'ammissibilità prima di proporre il ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.