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Parere

Parere n. 1187/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dai signori Franco Cleofe e Amelio Sansone contro il Ministero dell’istruzione e del merito e nei confronti della signora Chiara Pomponio per l’annullamento: - del decreto ministeriale del Ministro dell’istruzione e del Merito n. 89 del 21 maggio 2024, avente ad oggetto le procedure di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituti di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2024/2027, nella parte in cui nell’allegato A, recante “Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di Istituto del personale A.T.A.”, dispone alla lettera A) che “Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, avente ad oggetto l’indizione della procedura di aggiornamento delle graduatorie di III fascia per il personale ATA secondo il disposto di cui al D.M. n. 89/2024; - di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato e/o conseguente, anche infraprocedimentale, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202401237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’Amministrazione. Poiché l’opposizione determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per trasposizione. L’esame dei motivi di merito e la domanda cautelare sono rimasti assorbiti.

Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso straordinario contro il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 e la nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare nelle graduatorie ATA di III fascia per il triennio 2024/2027.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato la disciplina ministeriale sulla valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi nelle graduatorie ATA di III fascia, deducendo violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, nonché eccesso di potere, illegittimità, irragionevolezza, sviamento, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta. Era stata proposta anche un’istanza cautelare. Nel corso del procedimento, il Ministero, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, ha notificato tempestiva opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale.

Osservazioni

Opposizione e trasposizione del ricorso

L’opposizione dell’Amministrazione, proposta il 5 ottobre 2024 e ritenuta rituale e tempestiva, impedisce la prosecuzione del ricorso straordinario e comporta la sua trasposizione in sede giurisdizionale.

Domanda cautelare

La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita in conseguenza dell’improcedibilità del ricorso per trasposizione.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 1199/1971

    L’opposizione dell’Amministrazione consente di chiedere la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; quando è rituale e tempestiva, il ricorso straordinario non può proseguire.

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    Disciplina il deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 485 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro della disciplina sulla valutazione dei servizi.

  • art. 569 d.lgs. n. 297/1994

    Richiamato dai ricorrenti quale ulteriore parametro legislativo sulla valutazione dei servizi del personale ATA.

  • art. 2050 d.lgs. n. 66/2000

    I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.

    Invocato dai ricorrenti per sostenere l’equiparazione del servizio militare ai servizi civili presso enti pubblici; il Consiglio di Stato non esamina tale questione di merito a causa della trasposizione.

Massime di principio

  • Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, l’opposizione rituale e tempestiva dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 comporta la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale e rende improcedibile il ricorso straordinario.
  • Il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti di avvalersi di tale strumento; l’opposizione di una parte impedisce la prosecuzione del procedimento consultivo-decisorio.
  • Quando il ricorso straordinario diviene improcedibile per trasposizione, la relativa domanda cautelare resta assorbita.

Ricorso straordinario sulla valutazione del servizio militare nelle graduatorie ATA

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da due aspiranti all’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, valide per il triennio 2024/2027, contro il Ministero dell’istruzione e del merito. L’impugnazione concerne il D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 e la nota ministeriale n. 76806 del 29 maggio 2024, nella parte relativa alla valutazione del servizio militare e dei servizi sostitutivi assimilati.

Premesse e domanda dei ricorrenti

I ricorrenti hanno sostenuto di essere stati pregiudicati nel punteggio attribuito per i titoli di servizio. Hanno contestato la previsione dell’allegato A al decreto ministeriale, secondo cui il servizio militare prestato in costanza di rapporto di impiego è valutato come servizio effettivo nella medesima qualifica, mentre quello prestato fuori da un rapporto di impiego è valutato come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali.

È stata chiesta l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione cautelare della loro efficacia.

Motivo di ricorso

L’unico motivo dedotto riguardava:

  • la violazione degli artt. 485 e 569 del d.lgs. n. 297/1994;
  • la violazione dell’art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, relativo alla valutazione del servizio militare nei pubblici concorsi;
  • l’eccesso di potere, l’irragionevolezza, lo sviamento, la disparità di trattamento e l’ingiustizia manifesta.

Il Consiglio di Stato non ha esaminato tali censure nel merito.

Opposizione dell’Amministrazione

Nel corso del procedimento, l’Avvocatura Generale dello Stato, nell’interesse del Ministero dell’istruzione e del merito, ha comunicato di avere notificato il 5 ottobre 2024 un atto di opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che il ricorso fosse trasposto in sede giurisdizionale.

La Sezione ha verificato l’effettivo deposito dell’atto e ne ha ritenuto accertata la ritualità e la tempestività.

Valutazioni del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha richiamato la funzione dell’opposizione quale strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge. Il ricorso straordinario è infatti un rimedio alternativo a quello giurisdizionale e presuppone la concorde volontà delle parti di utilizzare tale forma di tutela.

Sono stati richiamati, in tal senso, Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.

Esito

Ritenuta rituale e tempestiva l’opposizione ministeriale, la Sezione ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per trasposizione. La domanda cautelare è stata dichiarata assorbita. Non è stata quindi formulata alcuna valutazione sulla legittimità della disciplina ministeriale relativa al punteggio del servizio militare né sui motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaConcorsi pubblici
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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