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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28951/2022 del 21/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: la nullità della citazione per il giudizio di appello per vizi nella notifica del decreto di citazione. In particolare si asseriva che la prima notifica era stata fatta al difensore domiciliatario poi deceduto e che la successiva notificazione al nuovo difensore non aveva rispettato il termine a comparire di cui all'art. 601 c.3 c.p.p. Per effetto di tale vizio, e considerando l'aumento del termine prescrizionale per la recidiva, si deduceva altresì che il reato si fosse estinto per prescrizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo all'estinzione del reato per prescrizione. Ha calcolato il termine massimo di prescrizione (anni 7 e mesi 6), aumentato della metà per la recidiva ex art. 99 co. 2 c.p., decorrente dal tempus commissi delicti (11/07/2012), e ha valutato che, in assenza di cause di sospensione degli atti, il reato si è estinto il 11/07/2021. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio agli effetti penali. Quanto agli effetti civili, la Corte ha ritenuto il motivo relativo alla nullità della notifica inammissibile agli effetti civili per essere manifestamente infondato, richiamando il consolidato orientamento secondo cui la comunicazione orale al difensore domiciliatario e il rinvio con concessione di un nuovo termine di giorni liberi vale come comunicazione all'imputato, salvo eccezioni riconducibili all'indirizzo minoritario. In sintesi: annullamento senza rinvio per estinzione del reato (esito favorevole al ricorrente).

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Norma relativa alle lesioni personali; indicata per definire la fattispecie contestata al ricorrente.

  • art. 585 cod. pen.

    Comma o disposizione richiamata in relazione alle lesioni (specificazione del capo di imputazione).

  • art. 601 co. 3 cod. proc. pen.

    Regola il termine dilatorio per la comparizione dell'imputato in appello; la Corte ha esaminato la questione sulla mancata osservanza del termine e ha richiamato l'orientamento che ritiene sufficiente il rinvio con concessione di un nuovo termine pronunciato in udienza al difensore.

  • art. 173 co. 1 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite formale rispetto alla deduzione dei motivi in cassazione (limiti di autosufficienza del motivo).

  • art. 99 co. 2 cod. pen.

    Norma sulla recidiva che aumenta la pena (e in concreto utilizzata per determinare l'aumento del termine prescrizionale della metà).

  • art. 129 co. 2 cod. proc. pen.

    Richiamata rispetto all'assenza di elementi per un proscioglimento più favorevole; la Corte ha ritenuto non applicabile qui le condizioni per un proscioglimento più favorevole.

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Stabilisce l'obbligo del giudice d'impugnazione (anche di legittimità) di esaminare il fondamento dell'azione civile e la fondatezza della domanda di risarcimento; la Corte lo richiama per spiegare l'onere di verificare gli effetti civili.

  • art. 181 co. 3 cod. proc. pen.

    Richiamato come termine entro cui devono essere sollevate eccezioni in udienza; collegato alla tempestività dell'eccezione sulla nullità della notifica.

  • art. 420-bis co. 3 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti della rappresentanza dell'imputato da parte del difensore in caso di assenza; la Corte ha applicato l'interpretazione secondo cui la rappresentanza autorizza il difensore a ricevere e trasmettere l'avviso del rinvio.

Massime di principio

  • Il termine prescrizionale va calcolato dal tempus commissi delicti e deve tener conto degli aumenti previsti per la recidiva: se alla data utile il termine è decorso senza sospensioni rilevabili, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio agli effetti penali.
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità è tenuta ad esaminare d'ufficio l'eventuale estinzione per prescrizione e ad applicare la conseguente declaratoria di estinzione del reato.
  • La notifica del decreto di citazione per l'appello fatta al difensore domiciliatario che era presente in udienza e il successivo rinvio con concessione di un nuovo termine di giorni liberi normalmente valgono come comunicazione all'imputato: l'avviso orale al difensore è considerato efficace salvo che ricorrano ragioni eccezionali.
  • Se la nullità relativa della notifica è tempestivamente eccepita, il giudice deve disporre il rinvio e concedere un nuovo termine libero di venti giorni; non sempre è necessaria la rinnovazione formale della notifica all'imputato quando il difensore è regolarmente domiciliatario.
  • Esiste un orientamento minoritario che richiede, in casi simili, la rinnovazione della notifica direttamente all'imputato: bisogna dunque valutare rischi processuali e preferire, quando possibile, l'ulteriore formalità della notifica al soggetto stesso per evitare contestazioni.
  • Anche se il reato viene dichiarato estinto penalmente, il giudice d'impugnazione deve valutare separatamente gli effetti civili: l'azione civile può tuttavia risultare inammissibile o infondata se, alla verifica, mancano gli elementi di fatto o di diritto a sostegno della domanda.

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