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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10069/2025 del 16/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La parte ricorrente, venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo dell'esistenza di un debito derivante da una cartella di pagamento per sanzione amministrativa stradale, aveva proposto opposizione deducendo mancata notifica della cartella, vizi della cartella stessa e intervenuta prescrizione quinquennale del credito. Il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l'opposizione perché tardiva, ritenendo che l'impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo dovesse essere proposta entro trenta giorni ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7; il Tribunale di Roma aveva confermato. Nel ricorso per cassazione veniva denunciata la violazione degli artt. 115, 116, 148 e 2697 c.c., 615 c.p.c. e art. 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, sostenendo che l'azione volta ad accertare l'estinzione del credito per prescrizione dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione, proponibile senza termine, e non soggetta al termine di trenta giorni previsto per l'impugnazione della cartella.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto decisivo che, in tema di riscossione a mezzo ruolo e di impugnazione di cartella asseritamente non notificata o invalida, l'ammissibilità dell'opposizione va valutata alla luce dell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato nel 2021, interpretato dalle Sezioni Unite e dalla Corte costituzionale. Poiché tale disciplina limita la diretta impugnazione al ricorrere di specifici pregiudizi immediati e la parte non aveva allegato alcun interesse concreto alla tutela immediata del ruolo o della cartella, la mera deduzione della prescrizione successiva alla cartella non valeva a fondare l'ammissibilità dell'opposizione. La Corte ha quindi rigettato l'accesso al merito, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma applicazione nella decisione di inammissibilità

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma applicazione nella decisione di inammissibilità

  • art. 148 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza autonoma applicazione nella decisione di inammissibilità

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il riparto dell'onere allegatorio/probatorio sull'interesse ad agire

  • art. 615 c.p.c.

    invocato per sostenere la natura di opposizione all'esecuzione dell'azione proposta

  • D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7

    richiamato per contestare l'applicazione del termine di trenta giorni all'opposizione proposta

  • art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021

    ha introdotto la disciplina sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo e sui limiti alla diretta impugnazione della cartella

  • art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973

    prevede che l'estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in casi tassativi di specifico pregiudizio

  • art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50 del 2016

    richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione

  • art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 18 gennaio 2008, n. 40

    richiamato come riferimento ai soggetti pubblici rispetto ai quali l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la riscossione di somme

  • art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973

    richiamato quale ulteriore ipotesi collegata alle verifiche sui pagamenti della pubblica amministrazione

  • art. 3 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 77 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 113 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 117 Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale poi dichiarato inammissibile

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    consente il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'importo aggiuntivo dovuto

  • Cass., Sez. U., n. 26283 del 6 settembre 2022

    ha affermato l'applicabilità ai processi pendenti della novella sull'estratto di ruolo, quale specificazione dell'interesse alla tutela immediata

  • Corte cost., n. 190 del 17 ottobre 2023

    ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602 del 1973

  • Cass., Sez. U., n. 12459 del 7 maggio 2024

    ha ribadito che i limiti alla impugnabilità della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo non comportano difetto di tutela del contribuente

Massime di principio

  • In materia di riscossione a mezzo ruolo, l'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione della cartella asseritamente invalidamente notificata è ammessa solo se il debitore alleghi e dimostri uno specifico pregiudizio immediato rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla legge.
  • L'ammissibilità dell'opposizione non dipende dalla sola deduzione di vizi della cartella o dalla sopravvenuta prescrizione del credito, ma dalla concreta esistenza di un interesse attuale alla tutela immediata contro ruolo e cartella.
  • Quando la disciplina speciale limita la diretta impugnazione di cartelle conosciute tramite estratto di ruolo, grava sull'opponente l'onere di allegare già nel giudizio di legittimità il presupposto concreto che consenta di superare tale limite.
  • La natura della domanda non può essere affermata in astratto come opposizione all'esecuzione per sottrarla al regime speciale: occorre verificare se l'impugnazione sia rivolta contro la cartella conosciuta attraverso estratto di ruolo e se sussista il pregiudizio tipizzato per la sua immediata azionabilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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