Ordinanza n. 208/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della Nota recante prot.n.-OMISSIS- del 17.11.2025 emessa dal Ministero dell’Interno sopracitato e notificata il 22.11.2025 dalla Questura di -OMISSIS- - Commissariato di P.S. -OMISSIS- -, avente ad oggetto: reiezione dell’istanza di trasferimento ex art. 42 bis, D.lgs 151/2001, nonché ditutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha inoltre ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale notificata dalla Questura, con cui è stata respinta l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni concrete poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
Disciplina il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico per esigenze di assistenza familiare; il diniego impugnato è stato ritenuto, in sede cautelare sommaria, non assistito da fumus boni iuris.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza, a un primo esame, del fumus boni iuris e per la prevalenza degli interessi dell'Amministrazione nel bilanciamento cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone una valutazione positiva, almeno sommaria, del fumus boni iuris; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
- Il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi del ricorrente e quelli dell'Amministrazione, potendo negare la misura quando ritenga prevalenti gli interessi pubblici o amministrativi contrapposti.
- L'ordinanza cautelare che respinge la sospensione per carenza di fumus boni iuris non definisce il merito della controversia.
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