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Ordinanza

Ordinanza n. 208/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Della Nota recante prot.n.-OMISSIS- del 17.11.2025 emessa dal Ministero dell’Interno sopracitato e notificata il 22.11.2025 dalla Questura di -OMISSIS- - Commissariato di P.S. -OMISSIS- -, avente ad oggetto: reiezione dell’istanza di trasferimento ex art. 42 bis, D.lgs 151/2001, nonché ditutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e comunque connessi al predetto provvedimento.

Giustizia amministrativa202600366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo, a un primo sommario esame, insussistente il fumus boni iuris. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti ha inoltre ritenuto prevalenti quelli dell'Amministrazione. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare e non definisce il merito della controversia. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota ministeriale notificata dalla Questura, con cui è stata respinta l'istanza di trasferimento ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia dell'atto. Il testo dell'ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né le ragioni concrete poste dall'Amministrazione a fondamento del diniego.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    Disciplina il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico per esigenze di assistenza familiare; il diniego impugnato è stato ritenuto, in sede cautelare sommaria, non assistito da fumus boni iuris.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta per l'assenza, a un primo esame, del fumus boni iuris e per la prevalenza degli interessi dell'Amministrazione nel bilanciamento cautelare.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo presuppone una valutazione positiva, almeno sommaria, del fumus boni iuris; in mancanza, la domanda deve essere respinta.
  • Il giudice cautelare deve bilanciare gli interessi del ricorrente e quelli dell'Amministrazione, potendo negare la misura quando ritenga prevalenti gli interessi pubblici o amministrativi contrapposti.
  • L'ordinanza cautelare che respinge la sospensione per carenza di fumus boni iuris non definisce il merito della controversia.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandiTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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