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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38353/2023 del 19/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per violazione degli artt. 624-bis e 625 n.2 c.p., deducendo l'assenza del dolo specifico del fine di profitto (inteso come dolo di arricchimento patrimoniale ulteriore rispetto all'impossessamento), sostenendo che tale fine non si sarebbe verificato perché la refurtiva è stata immediatamente restituita alla persona offesa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha confermato la responsabilità penale e la condanna già pronunciate in primo e secondo grado per furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose e per danneggiamento. Ha rilevato che la Corte d'Appello ha correttamente ritenuto sussistente il dolo specifico anche in relazione a un fine non patrimoniale (soddisfacimento psichico, ritorsione o vendetta) e ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite del 25/05/2023 che ha espresso il principio per cui il fine di profitto del reato di furto può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione; dalla sentenza emerge che il dolo specifico richiesto può essere interpretato includendo finalità non patrimoniali, in conformità all'orientamento di legittimità richiamato.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Aggravante applicata per la violenza sulle cose (accesso tramite foro nel muro); la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle modalità del fatto.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai limiti formali della motivazione del ricorso in cassazione (motivo enunciato nei limiti strettamente necessari).

  • Sezioni Unite, decisione 25/05/2023 (ric. C.)

    Il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale

    Le Sezioni Unite hanno affermato che il fine di profitto non è circoscritto al solo interesse patrimoniale; tale principio ha legittimato la valutazione della Corte d'Appello secondo cui motivazioni di natura morale o psicologica possono integrare il dolo specifico del furto.

  • art. 23, comma 8, dl. n. 137/2020 (e disposizioni correlate)

    Normativa procedurale richiamata per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti; citata per motivi di rito e cronologia, non incide sul merito sostanziale.

Massime di principio

  • Il dolo specifico del reato di furto non è limitato esclusivamente a un fine di profitto patrimoniale: anche finalità non patrimoniali (soddisfacimento psichico, vendetta, ritorsione) possono integrare il motivo specifico richiesto.
  • La restituzione immediata della refurtiva non esclude automaticamente la sussistenza del furto o del dolo specifico; occorre valutare il complesso delle condotte e delle circostanze (modalità di accesso, possesso della refurtiva, comportamento dell'imputato).
  • La presenza degli oggetti provento del reato nel luogo di dimora dell'imputato e l'accesso mediante violenza sulle cose sono elementi probatori rilevanti che possono consolidare la ricostruzione del furto aggravato.
  • In cassazione è determinante confrontarsi con la giurisprudenza di legittimità: le pronunce delle Sezioni Unite vincolano l'interpretazione delle norme rilevanti e possono ribaltare argomentazioni basate su una concezione più ristretta del dolo di profitto.
  • Per contestare con successo l'esistenza del dolo specifico in casi analoghi è opportuno fornire prove positive dell'assenza di qualsiasi finalità di profitto (anche non patrimoniale), ad esempio documentando impossibilità di utilizzazione della cosa, immediata restituzione effettuata per ragioni estranee alla soddisfazione personale, o mancanza di elementi che colleghino la condotta a motivazioni non patrimoniali.

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