Ordinanza n. 464/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 4193/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che ha accolto il ricorso di primo grado, rilevato l’assenza del contraddittorio procedimentale e disposto la caducazione del contratto stipulato nella procedura di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appellante)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha chiesto in via cautelare la sospensione dell’efficacia della sentenza del TAR Lombardia n. 4193/2025, sostenendo l’infondatezza della statuizione relativa all’assenza del contraddittorio procedimentale nel procedimento conclusosi con la determinazione n. 576 dell’11 luglio 2025. La controversia concerneva la nuova valutazione, da parte della stazione appaltante, delle cause di esclusione di una costituenda società consortile da un lotto della procedura di gara, nonché gli effetti della sentenza di primo grado sul contratto già stipulato tra la stazione appaltante e l’ATI appellante.
La decisione
Nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, il Consiglio di Stato ha ritenuto non fondata la censura dell’appellante relativa all’assenza del contraddittorio procedimentale. Ha quindi confermato, allo stato, la necessità che la stazione appaltante proceda a una nuova valutazione delle cause di esclusione della costituenda società consortile, assicurando il contraddittorio sia con quest’ultima sia con l’ATI appellante, alle quali deve essere consentito di rappresentare tutti gli elementi pertinenti. Tuttavia, ha ritenuto possibile la prosecuzione dell’esecuzione del contratto già stipulato fino all’adozione del nuovo provvedimento. In base all’esito della nuova valutazione, il contratto sarà automaticamente caducato soltanto se l’operatore economico interessato non risulterà escluso dalla procedura. L’istanza cautelare è stata pertanto accolta parzialmente, sospendendo l’esecutività della sentenza impugnata limitatamente alla caducazione del contratto. Il merito è stato fissato all’udienza del 14 maggio 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata ai fini della sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.
Massime di principio
- Quando la decisione amministrativa relativa all’esclusione da una procedura di gara è adottata senza un adeguato contraddittorio procedimentale, la stazione appaltante deve procedere a una nuova valutazione, consentendo all’operatore interessato e agli altri soggetti direttamente coinvolti di rappresentare gli elementi pertinenti.
- La riedizione della valutazione sulle cause di esclusione deve svolgersi nel contraddittorio con tutti i soggetti la cui posizione può essere incisa dall’esito della procedura, compreso l’operatore che abbia stipulato il contratto in esecuzione dell’aggiudicazione.
- In sede cautelare d’appello, la sospensione della sentenza può essere limitata agli effetti immediati della decisione incompatibili con la riedizione del potere: il contratto già stipulato può continuare provvisoriamente a essere eseguito fino al nuovo provvedimento della stazione appaltante.
- La caducazione del contratto può essere subordinata all’esito della nuova valutazione amministrativa e verificarsi automaticamente soltanto al ricorrere della condizione individuata dal giudice, ossia quando l’operatore interessato non risulti escluso dalla procedura.
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