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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16190/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente riscossione)

La controversia

Due coniugi avevano impugnato davanti al giudice tributario la comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata su un immobile di loro proprietà a garanzia di debiti iscritti a ruolo soltanto a carico del marito, per un importo di euro 165.158,28. Il primo giudice aveva rigettato il ricorso e dichiarato il difetto di legittimazione attiva della moglie. In appello, la CTR aveva invece annullato l'iscrizione ipotecaria ritenendo che l'atto in atti non fosse un vero preavviso di ipoteca ma una comunicazione di avvenuta iscrizione e, comunque, che il preavviso dovesse essere notificato anche alla moglie comproprietaria non debitrice. L'agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per travisamento della prova, poiché la CTR avrebbe erroneamente qualificato il documento prodotto come iscrizione definitiva anziché comunicazione preventiva; 2) violazione dell'art. 77 d.P.R. 602/1973, perché la CTR avrebbe indebitamente esteso l'obbligo di preventiva comunicazione al comproprietario non obbligato al pagamento.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché, dagli atti riprodotti nel ricorso, risultava che il documento notificato era effettivamente la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973, e non un atto di iscrizione già perfezionata; la CTR aveva quindi travisato la prova. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui la comunicazione preventiva va notificata al proprietario dell'immobile che sia anche debitore o coobbligato, ma non al comproprietario che non sia tenuto al pagamento del debito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Il motivo è stato prospettato come violazione di legge processuale per travisamento della prova; la Corte ha distinto il travisamento del fatto, non deducibile in cassazione, dal travisamento della prova, censurabile quando l'informazione probatoria utilizzata dal giudice di merito sia contraddetta da un atto processuale specificamente indicato.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È stata indicata come norma sulla base della quale sono stati formulati i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 77 d.P.R. 602/1973

    "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1."

    La comunicazione preventiva è necessaria prima dell'iscrizione ipotecaria e deve essere inviata al proprietario-debitore o coobbligato, ma non anche al comproprietario che non sia obbligato al pagamento del debito.

  • art. 77, comma 2-bis, d.P.R. 602/1973

    È la disposizione che prevede il preavviso di iscrizione ipotecaria con termine di trenta giorni per il pagamento, oggetto del travisamento probatorio e dell'interpretazione estensiva contestata.

  • art. 77, comma 1, d.P.R. 602/1973

    È richiamato per confermare che l'ipoteca è iscritta sugli immobili del debitore e dei coobbligati, coerentemente con la destinazione del preavviso ai soli soggetti obbligati.

  • art. 2825 c.c.

    È richiamato per affermare che l'ipoteca su beni indivisi è disciplinata da tale norma e che l'art. 77 d.P.R. 602/1973 non deroga a detta disciplina.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il travisamento della prova è deducibile quando il giudice di merito abbia fondato la decisione su un dato probatorio che, per come specificamente riprodotto e indicato nel ricorso, risulti oggettivamente diverso o incompatibile con il contenuto dell'atto processuale; non si tratta di una rivalutazione del fatto, ma di un errore percettivo sul contenuto della prova.
  • La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. 602/1973 assolve a una funzione garantista e sollecitatoria nei confronti del contribuente-debitore, consentendogli di pagare o formulare osservazioni prima che l'iscrizione si perfezioni.
  • L'obbligo di preavviso di ipoteca grava sul proprietario dell'immobile che sia anche debitore o coobbligato, ma non si estende al comproprietario non obbligato al pagamento, il quale non è il destinatario funzionale dell'avviso.
  • In tema di ipoteca su bene indiviso nell'ambito della riscossione coattiva, la tutela del comproprietario non debitore non comporta la necessità di una autonoma comunicazione preventiva, perché l'atto è rivolto alla posizione del debitore iscritto a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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