Sentenza n. 1126/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 22/2/2024: PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA - del Bando della “Procedura selettiva per la progressione dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari per il profilo professionale di Funzionario Amministrativo, Contabile e Consolare del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale”, emanato con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 20 novembre 2023, nonché dei relativi Allegati contenenti i criteri di attribuzione dei punteggi, in quanto prevedono che la procedura si svolga con modalità e secondo criteri difformi da quanto stabilito dall''art. 18 del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022 e, comunque, in quanto non prevedono l''assegnazione di alcun punteggio per l''esperienza professionale maturata con l''anzianità di servizio; - per illegittimità derivata, di tutti i successivi atti della procedura selettiva, inclusi tutti i verbali delle sedute della Commissione esaminatrice (di data e protocollo sconosciuti), il punteggio numerico assegnato alla ricorrente e l'elenco dei vincitori della procedura pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023; - del suindicato Bando emanato dal Ministero resistente con D.M. n. 743-bis del 17 novembre 2023, nella parte in cui, agli artt. 3 e 6 in combinato disposto con l''Allegato 4, dispone che nella valutazione dei titoli aggiuntivi non si tenga conto del Diploma di Laurea indicato come requisito di partecipazione nonostante sia manifestamente superiore al titolo di studio minimo per l'ammissione; - dei verbali, di data e protocollo sconosciuti, con i quali la Commissione esaminatrice non ha assegnato alcun punteggio alla ricorrente per il Diploma di Laurea e per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione; - del punteggio numerico assegnato dalla Commissione esaminatrice alla ricorrente, pari a complessivi n. 52 punti, nella parte in cui non ha riconosciuto ulteriori n. 3 punti per il Diploma di Laurea e ulteriori n. 3 punti per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione; - dell'elenco dei vincitori pubblicato sul sito intranet del Ministero resistente in data 29 dicembre 2023, nella parte in cui non riporta il nominativo della ricorrente alla quale spetta il punteggio complessivo di n. 58 punti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale. Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/4/2024: PER L'ANNULLAMENTO - del Verbale della Commissione esaminatrice n. 9 del 28 dicembre 2023 e dei relativi Allegati n. 1 e n. 2, nella parte in cui non assegnano alcun punteggio alla ricorrente per gli incarichi indicati nella domanda di partecipazione; - del Verbale della Commissione esaminatrice n. 8 del 22 dicembre 2023 e del relativo Allegato n. 5 riportante il punteggio assegnato per il Colloquio di verifica della ricorrente, nella parte in cui assegnano n. 3 punti per il colloquio facoltativo in lingue straniere, anziché il punteggio di n. 3,5 punti. E QUINDI PER L'ACCERTAMENTO del diritto della ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa, previa rettifica del punteggio assegnatole dalla Commissione esaminatrice ed assegnazione alla stessa del punteggio complessivo di n. 58,5 punti. PER LA CONDANNA del Ministero resistente ad inserire la ricorrente nell'elenco dei vincitori della procedura selettiva per cui è causa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la progressione dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari, inclusi il bando, i verbali della Commissione, il punteggio attribuito e l'elenco dei vincitori
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura selettiva, deducendo violazione dell'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001, delle disposizioni del bando e dei relativi allegati, nonché eccesso di potere. In primo luogo, ha contestato la mancata previsione di un punteggio per l'esperienza professionale e l'anzianità di servizio, nonché i criteri di svolgimento della procedura. Tali censure sono state poi abbandonate, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente è risultata vincitrice di un'altra procedura per l'accesso alla medesima Area, con immissione in ruolo dal 7 ottobre 2025. La ricorrente ha inoltre sostenuto che avrebbe dovuto ricevere tre punti per il diploma di laurea quadriennale in Economia e Commercio, ritenuto titolo superiore rispetto alla laurea triennale richiesta per l'ammissione. Ha contestato altresì il mancato riconoscimento di tre punti per incarichi indicati nella domanda di partecipazione e il punteggio di tre punti attribuito al colloquio facoltativo in lingua straniera, chiedendo l'attribuzione di 3,5 punti. Ha quindi domandato la rettifica del punteggio da 52 a 58,5 punti, l'inserimento nell'elenco dei vincitori e la retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulle censure oggetto di rinuncia. Ha respinto le ulteriori doglianze. Quanto al diploma di laurea, ha rilevato che l'art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001 considera i titoli di studio ulteriori rispetto a quelli richiesti per l'accesso all'area dall'esterno e che il bando attribuiva il punteggio per laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea solo quando non costituisse il titolo di accesso. Poiché la laurea della ricorrente era stata considerata requisito di ammissione, il suo riconoscimento anche come titolo aggiuntivo avrebbe comportato un'inammissibile commistione tra requisito di partecipazione e titolo valutabile. Quanto agli incarichi, il Collegio ha osservato che, anche attribuendo i tre punti richiesti, la ricorrente avrebbe raggiunto 55 punti, restando comunque al di sotto dell'ultima posizione utile, occupata da una controinteressata con 56 punti; mancava quindi la prova di resistenza. Inoltre, le attività indicate, consistenti nella predisposizione di dossier, redazione di lettere e messaggi e gestione di personale a contratto, rientravano nelle mansioni ordinarie e non dimostravano particolare autonomia o responsabilità. La Commissione aveva correttamente esercitato la propria discrezionalità nei limiti dei criteri fissati dal bando, senza introdurre criteri nuovi o incoerenti, applicando indicatori quantitativi uniformi e puntuali. Il punteggio numerico era pertanto sufficiente quale motivazione. Il giudice ha inoltre escluso di poter sostituire la propria valutazione a quella della Commissione, potendo sindacare la discrezionalità tecnica solo in presenza di irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento o inattendibilità del criterio o del procedimento applicativo, non ravvisati nel caso concreto. È stata infine respinta la censura relativa al colloquio in lingua straniera: il bando prevedeva fino a tre punti per ciascuna lingua, con massimo complessivo di cinque punti in caso di più lingue, ma la ricorrente non aveva fornito elementi idonei a dimostrare l'erroneità o inattendibilità del punteggio attribuito. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. 165/2001
titoli di studio "ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno"
Nelle procedure comparative per il passaggio all'Area superiore possono essere valutati come titoli aggiuntivi soltanto i titoli di studio ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso; il medesimo titolo non può essere utilizzato contemporaneamente come requisito di ammissione e titolo aggiuntivo.
art. 5, comma 3, del bando
per ciascuna delle predette lingue, il punteggio massimo attribuibile è di 3 punti... Qualora il candidato sostenga il colloquio di verifica in più lingue facoltative, il punteggio complessivo non potrà comunque essere superiore a 5 punti
La clausola disciplina il punteggio massimo per ciascuna lingua e il limite complessivo in caso di più lingue; il punteggio concretamente attribuito resta sindacabile solo se il candidato dimostra l'inattendibilità della valutazione.
Allegato 4 al bando
3 punti alla Laurea Magistrale (LM), Specialistica (LS) o al Diploma di Laurea (DL), "purché non si tratti del titolo di studio di accesso"
Il punteggio per il titolo universitario è riconoscibile solo quando il titolo non sia stato utilizzato quale requisito di accesso alla procedura.
art. 21-octies l. 241/1990
Massime di principio
- Nelle procedure selettive per la progressione tra aree, un titolo di studio utilizzato come requisito di ammissione non può essere nuovamente valorizzato come titolo aggiuntivo, se la disciplina normativa e la lex specialis prevedono la valutazione soltanto di titoli ulteriori rispetto a quello richiesto per l'accesso.
- La prova di resistenza esclude l'utilità dell'impugnazione quando, anche attribuendo il punteggio aggiuntivo richiesto, il candidato resterebbe comunque fuori dall'ultima posizione utile in graduatoria.
- La Commissione esaminatrice può specificare e concretizzare i criteri generali stabiliti dal bando, ma non può introdurre criteri nuovi o sostanzialmente estranei alla lex specialis; i sotto-criteri devono mantenere coerenza con i parametri previamente fissati e devono essere applicati uniformemente ai candidati.
- L'attribuzione di un punteggio numerico costituisce motivazione sufficiente della valutazione dei titoli quando siano stati previamente stabiliti criteri di massima puntuali, omogenei e adeguati, tali da consentire di ricondurre il voto ai parametri applicabili.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni non è sostitutivo e può condurre all'annullamento soltanto in presenza di macroscopica irragionevolezza, arbitrarietà, irrazionalità, travisamento dei fatti o inattendibilità del criterio tecnico o del procedimento applicativo.
- Il giudice amministrativo non può attribuire direttamente il punteggio spettante in luogo della Commissione; ove accerti l'illegittimità della valutazione, spetta all'organo tecnico riformulare la graduatoria conformandosi ai vincoli derivanti dalla decisione.
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