Sentenza n. 8579/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento - del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana ex art. 9 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, emesso dal Ministero dell'Interno e notificato al ricorrente in data 22.08.2022; - di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva presentato nel 2018 domanda di concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale. Il Ministero dell'Interno aveva respinto l'istanza con provvedimento del 18 agosto 2022, notificato il 22 agosto 2022, richiamando due precedenti penali: una condanna irrevocabile per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e un decreto penale esecutivo per rissa. Con un unico complesso motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della legge n. 241/1990, del d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 9 della legge n. 91/1992 e del d.P.R. n. 572/1993, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, difetto di motivazione, travisamento, ingiustizia manifesta, carenza di parametri e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l'Amministrazione si fosse limitata a valorizzare condanne risalenti nel tempo, ritenendole automaticamente ostative, senza considerare la sua integrazione sociale ed economica, la storia personale, l'assenza di pericolosità sociale e gli elementi favorevoli alla concessione dello status. Ha inoltre contestato l'adeguatezza della motivazione e dell'istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ritenuto legittimo il diniego. Il provvedimento ministeriale contiene un'adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, anche alla luce dell'istruttoria e del preavviso di rigetto. I precedenti penali sono stati correttamente valutati non in modo atomistico, ma nel loro complesso, quali indicatori della personalità e dell'aderenza ai valori della comunità. Il Collegio ha ritenuto che i reati contestati rientrino, per la pena edittale massima non inferiore a tre anni, nell'ambito delle fattispecie automaticamente ostative individuate dall'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 91/1992. Tale previsione, dettata per la cittadinanza iure matrimonii, è stata ritenuta applicabile a fortiori alla cittadinanza per naturalizzazione, in quanto espressione di una soglia legislativa di tutela della sicurezza pubblica e della civile convivenza che comprime il potere discrezionale dell'Amministrazione. La risalenza dei fatti non è stata ritenuta sufficiente a superare l'effetto ostativo, in assenza di riabilitazione. Secondo il TAR, la riabilitazione costituisce l'unico rimedio previsto dalla legge per eliminare l'effetto preclusivo dei precedenti penali e non è fungibile con altre cause di estinzione del reato, poiché presuppone l'accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale. Il ricorrente non aveva dimostrato di aver conseguito la riabilitazione e aveva dichiarato soltanto di volersi attivare per presentare la relativa istanza. L'integrazione sociale, la stabile occupazione e l'assenza di pericolosità sono state considerate condizioni ordinarie e prerequisiti della permanenza regolare, non elementi di speciale meritevolezza idonei a neutralizzare la causa ostativa. Il diniego non impedisce comunque la presentazione di una nuova domanda dopo l'eventuale conseguimento della riabilitazione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992
Disciplina la concessione della cittadinanza italiana per residenza ultradecennale; la relativa posizione del richiedente ha natura di interesse legittimo pretensivo e comporta una valutazione discrezionale dell'Amministrazione.
art. 6, comma 2, lettera b), l. 91/1992
Individua, in presenza di condanna per reati puniti con pena edittale massima non inferiore a tre anni, fattispecie automaticamente ostative alla cittadinanza; il TAR ne ha esteso l'applicazione, limitatamente all'effetto ostativo, anche alla cittadinanza per naturalizzazione.
art. 6, comma 3, l. 91/1992
La riabilitazione elimina l'effetto ostativo dei precedenti penali; per la cittadinanza per residenza determina la riespansione del potere discrezionale dell'Amministrazione, senza automatica concessione dello status.
artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di motivazione e partecipazione risultano rispettate quando il diniego espone i precedenti penali ostativi e il percorso logico-giuridico seguito, anche all'esito del preavviso di rigetto.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La stabile integrazione e il rispetto delle condizioni richieste per l'ingresso costituiscono requisiti ordinari della permanenza legale, non elementi di speciale meritevolezza ai fini della cittadinanza.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La regolarità del soggiorno e l'inserimento sociale sono condizioni ordinarie per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno e non neutralizzano, da soli, precedenti penali ostativi alla cittadinanza.
Massime di principio
- Ai fini della cittadinanza italiana per residenza, le fattispecie penali individuate dall'art. 6, comma 2, lettera b), della legge n. 91/1992 come punite con pena edittale massima non inferiore a tre anni possono essere considerate automaticamente ostative anche se la domanda è proposta ai sensi dell'art. 9 della medesima legge, poiché la soglia legislativa di tutela della sicurezza pubblica opera a fortiori rispetto alla fattispecie più favorevole della cittadinanza iure matrimonii.
- La risalenza dei precedenti penali non elimina da sola l'effetto ostativo previsto dalla legge n. 91/1992; in assenza di riabilitazione, l'Amministrazione può legittimamente respingere la domanda di cittadinanza quando il reato rientra nella soglia oggettiva stabilita dal legislatore.
- La riabilitazione costituisce il rimedio specificamente previsto per rimuovere l'effetto preclusivo dei precedenti penali ai fini della cittadinanza e non è sostituibile con la mera estinzione del reato o con la sola decorrenza del tempo, poiché presuppone l'accertamento dell'effettivo ravvedimento e reinserimento sociale.
- Nel giudizio sulla cittadinanza, i precedenti penali devono essere valutati complessivamente, considerando natura, periodicità, reiterazione e reciproca relazione dei fatti, quali indicatori globali della personalità e dell'aderenza ai valori della comunità.
- La stabile occupazione, l'integrazione sociale e l'assenza di pericolosità costituiscono, di regola, condizioni ordinarie della permanenza regolare dello straniero e prerequisiti della domanda di cittadinanza, ma non integrano speciali elementi di meritevolezza idonei a superare una causa penale automaticamente ostativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1049/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 195/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1024/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1026/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1027/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 8 mag 2026Sentenza n. 1028/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →