Sentenza n. 5555/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - del provvedimento emanato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, prot. n. m_pi. AOODGOSV. REGISTRO UFFICIALE.U.0042457.22-10-2024 notificato via e-mail in data 22 Ottobre 2024 alla dott.ssa Diana De Matteo (doc. 1), con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha disposto che “l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra De Matteo Diana nata il 3/04/1985 a San Giorgio a Cremano (NA) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” – Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 10/05/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 17351 del 22 luglio 2021, come citata in premessa, è rigettata”; - per quanto occorrer possa, del preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, comunicato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in data 20 agosto 2024 (doc. 2); - per quanto occorra, del parere tecnico, rilasciato dal MUR con la nota nota prot. DGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024, acquisita agli atti del Ministero dell'istruzione e del merito con nota prot. DGOSV n. 24607 del 6 giugno 2024, citato nel provvedimento impugnato, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Spagna rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia; - nonché altresì, della nota prot. n. m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO UFFICIALE (U).2411.15-11-2024 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca con la quale è stata disposta la esclusione della ricorrente dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Lucca, valevoli per il biennio 2022-2024 per la classe di concorso ADMM, dalle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Lucca valevoli per il biennio 2024-26, per la classe di concorso ADSS (doc. 3); - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché, allo stato, non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DE MATTEO DIANA il’11\2\2025: oltre a tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo - del provvedimento n. m_pi.AOOUSPLU.REGISTROUFFICIALE(U). 2773.20-12-2024 del 20 dicembre 2024 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Ufficio IX – Ambito Territoriale di Lucca e Massa Carrara – Sede di Lucca, comunicato alla Sig.ra Diana De Matteo in data 23 dicembre 2024 (doc. 1), con il quale è stato decretato l’annullamento dell’individuazione prot. n. 2231 del 27/08/2021, e dei conseguenti atti disposti dall’I.C. Don Milani di Viareggio; - del provvedimento prot. n. 10510/2024 del 23 dicembre 2024 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, comunicato in pari data alla Sig.ra Diana De Matteo (doc. 2), con cui è stato decretato di procedere alla risoluzione a decorrere dal 21 dicembre 2024 del contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. 5299 del 08/09/2023 per un posto di docente su posto ADMM – SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, nonché di sostituire il contratto a tempo indeterminato con un contratto a tempo determinato fino al 30/06/2025; - in ogni caso, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché, allo stato, non conosciuto,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna per l'insegnamento di sostegno, nonché gli atti conseguenti di esclusione dalle graduatorie e di risoluzione o sostituzione del contratto di lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale di riconoscimento, ai sensi del d.lgs. 206/2007 e della direttiva 2005/36/CE, dell'attestato denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", conseguito presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Il Ministero aveva ritenuto ostativo il fatto che si trattasse di un titolo proprio dell'università e non di un titolo ufficiale dell'ordinamento scolastico spagnolo; aveva inoltre svolto un raffronto tra il percorso estero e quello italiano, ravvisando differenze sostanziali e incolmabili. La ricorrente ha dedotto plurime violazioni della disciplina procedimentale, eccesso di potere e contrasto con la normativa nazionale ed europea sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Sono stati impugnati anche il preavviso di rigetto, il parere tecnico del MUR, l'esclusione dalle graduatorie provinciali per le supplenze e, con motivi aggiunti, l'annullamento dell'individuazione per l'insegnamento e la risoluzione del contratto a tempo indeterminato, sostituito con un contratto a tempo determinato. La sentenza esamina e decide il diniego ministeriale, ritenuto atto presupposto degli ulteriori provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di diniego ai fini del riesame dell'istanza. Ha ritenuto illegittimo considerare automaticamente ostativa la distinzione tra titolo ufficiale e titolo proprio dell'università: l'Amministrazione deve valutare in concreto l'insieme delle competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando la comparabilità del percorso estero con quello richiesto in Italia e, ove necessario, prevedendo misure compensative proporzionate. Anche il raffronto svolto dal Ministero è stato giudicato insufficiente, poiché la conclusione circa la radicale e incolmabile diversità dei percorsi risultava apodittica, scarsamente argomentata e non spiegava perché ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio non potessero colmare eventuali differenze formative. Il giudice ha richiamato i principi delle sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18-22 del 2022 e la disciplina europea sulla libertà di circolazione e di stabilimento, osservando che anche fuori dall'ambito diretto della direttiva 2005/36/CE le autorità devono procedere a una valutazione comparativa dei titoli e dell'esperienza dell'interessato. Il riesame dovrà essere svolto previa appropriata istruttoria e motivazione, con eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono state compensate per i contrasti giurisprudenziali.
Norme richiamate
d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2005/36/CE, applicata alla domanda di riconoscimento del titolo formativo conseguito in Spagna.
direttiva 2005/36/CE
Impone una valutazione sostanziale delle competenze, conoscenze e capacità acquisite e consente l'adozione di misure compensative proporzionate quando sussistano differenze tra la formazione estera e quella nazionale.
art. 14 direttiva 2005/36/CE
Costituisce la base per l'adozione di misure compensative, eventualmente consistenti in attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio, per colmare le differenze formative.
art. 45 TFUE
Tutela la libera circolazione dei lavoratori e, nei casi non ricadenti direttamente nella direttiva 2005/36/CE, impone una valutazione comparativa dei titoli, delle certificazioni e dell'esperienza pertinente.
art. 49 TFUE
Tutela la libertà di stabilimento e concorre a fondare l'obbligo dell'autorità nazionale di comparare le competenze dell'interessato con quelle richieste dall'ordinamento interno.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato quale base del preavviso di rigetto impugnato; la sentenza non definisce uno specifico vizio autonomo relativo a tale atto.
L. n. 517 del 1977
Richiamata per individuare la funzione dell'insegnante di sostegno e le competenze didattiche e psico-pedagogiche connesse alla sua professionalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una formazione conseguita in un altro Stato membro, l'Amministrazione non può negare automaticamente il riconoscimento solo perché il titolo è qualificato nell'ordinamento di origine come titolo proprio dell'università e non come titolo ufficiale o abilitante.
- L'autorità nazionale deve valutare in concreto l'insieme dei diplomi, certificati, titoli ed esperienze pertinenti dell'interessato, comparando le competenze effettivamente acquisite con le conoscenze e qualifiche richieste dall'ordinamento nazionale.
- La rilevazione di differenze tra il percorso formativo estero e quello nazionale non giustifica il diniego quando tali differenze possano essere colmate mediante misure compensative appropriate e proporzionate, come attività aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
- Il diniego di riconoscimento è illegittimo se la conclusione circa la radicale e incolmabile diversità dei percorsi formativi è apodittica, fondata su argomenti deboli e priva di un'adeguata spiegazione circa l'impossibilità di ricorrere a misure compensative.
- Anche quando la fattispecie non rientri direttamente nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, gli obblighi derivanti dalle libertà di circolazione dei lavoratori e di stabilimento impongono una valutazione comparativa della formazione e dell'esperienza dell'interessato; lo Stato ospitante non è obbligato a riconoscere il titolo non ufficiale, ma può tenerne conto nella valutazione comparativa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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