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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27614/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano. Nelle more del giudizio, prima dell'adunanza camerale, hanno notificato alla controparte atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., con richiesta di compensazione integrale delle spese. La controricorrente ha accettato la rinuncia e, a sua volta, ha rinunciato alla domanda ex art. 96, comma 3, c.p.c., rinuncia che è stata anch'essa accettata dai ricorrenti mediante i rispettivi difensori muniti di mandato speciale. Le rinunce e le accettazioni sono state depositate telematicamente nei termini. La questione decisa dalla Corte riguarda quindi l'effetto processuale della rinuncia al ricorso per cassazione e la conseguente estinzione del giudizio, oltre alle spese e al contributo unificato.

La decisione

La Corte ha preso atto della rituale rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dalla controricorrente, nonché della rinuncia di quest'ultima alla domanda ex art. 96 c.p.c., anch'essa accettata. Di conseguenza ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione per rinuncia. Ai sensi dell'art. 391 c.p.c. non ha provveduto sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso il pagamento del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione, se rituale e accettata dalla controparte nei casi richiesti, determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    non è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimità

    In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    domanda ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.

    La controparte può rinunciare anche alla domanda di condanna per lite temeraria e tale rinuncia, se accettata, chiude anche questo profilo accessorio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2012

    esenzione del pagamento del c.d. doppio contributo unificato

    L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta l'esenzione dal pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, quando sia formalmente valida e accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di ricorso.
  • Se la rinuncia è accompagnata dall'accordo delle parti sulla compensazione delle spese, la Corte non provvede sulle spese del giudizio di legittimità.
  • La rinuncia alla domanda accessoria di condanna ex art. 96 c.p.c., se accettata, elimina il relativo thema decidendum residuo e si coordina con l'estinzione del giudizio principale.
  • L'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia esclude l'obbligo di versare il doppio contributo unificato previsto per l'impugnazione rigettata o dichiarata inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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