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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22304/2025 del 02/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell'IVA relativa all'anno d'imposta 1994, richiesto da una società poi assoggettata a procedura concorsuale e, successivamente, da chi ne ha assunto il concordato. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto prescritto il diritto al rimborso, facendo decorrere il termine decennale dall'originaria diffida del 18/11/2004 fino alla nuova istanza del 25/02/2015, senza attribuire efficacia interruttiva o impeditiva alla sospensione del rimborso disposta dall'Amministrazione con nota del 20/01/2005. In cassazione la ricorrente ha dedotto: (1) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il fermo amministrativo e la sospensione del rimborso costituissero impedimento giuridico all'esercizio del credito e quindi impedissero il decorso della prescrizione; (2) violazione dell'art. 38-bis d.P.R. 633/1972, affermando che il termine di prescrizione dovesse decorrere solo dalla scadenza del termine legale di esigibilità del rimborso; (3) violazione dei principi di buona fede e del principio di overruling, per il mutamento giurisprudenziale in tema di effetti del fermo amministrativo; (4) contestazione, sia pure non veicolata come specifico motivo ex art. 360 c.p.c., della condanna alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che il fermo amministrativo ex art. 69 r.d. 2440/1923 e la sospensione del rimborso IVA avessero efficacia impeditiva/interruttiva della prescrizione del credito, che quindi non poteva dirsi maturata nel periodo considerato. Conseguentemente ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo motivo. Quanto al profilo sulle spese, ha ritenuto assorbita la statuizione relativa alle spese del giudizio di appello per effetto della cassazione della sentenza impugnata, mentre ha dichiarato inammissibile la censura relativa alle spese del primo grado per difetto di un concreto motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, sezione distaccata di Verona, per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 23 d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato dalla ricorrente come norma che, unitamente al fermo amministrativo, sospende il pagamento del rimborso e impedisce il decorso della prescrizione del credito restitutorio.

  • art. 69 r.d. n. 2440 del 1923

    La Corte lo considera, in tema di rimborso IVA, un impedimento giuridico all'esercizio del credito, con efficacia interruttiva della prescrizione che ricomincia a decorrere solo dalla cessazione della causa impeditiva.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere per un impedimento giuridico sopravvenuto.

  • art. 2941 c.c.

    Evocato dalla ricorrente per distinguere le ipotesi di sospensione della prescrizione previste dalla legge rispetto all'impedimento derivante dal fermo amministrativo.

  • art. 2944 c.c.

    Richiamato nel primo motivo insieme alle norme sulla prescrizione, quale disposizione pertinente alla interruzione della prescrizione.

  • art. 2946 c.c.

    Usato dalla CTR quale termine ordinario decennale di prescrizione del credito al rimborso.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato per affermare che ai rimborsi IVA spetta un termine di esigibilità legale, dopo il quale può iniziare a decorrere la prescrizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Fondamento formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge; la censura sulle spese di primo grado è ritenuta inammissibile perché non corredata da un preciso vizio ex art. 360 c.p.c.

  • art. 378 c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito della memoria della ricorrente.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nel terzo motivo in relazione al preteso overruling e ai principi di buona fede e collaborazione.

Massime di principio

  • In tema di rimborso IVA, il fermo amministrativo disposto dall'Amministrazione può costituire un impedimento giuridico all'esercizio del credito e, per tale ragione, impedire il decorso della prescrizione per tutto il periodo in cui la causa impeditiva permane.
  • Quando il rimborso tributario è sospeso per effetto di un provvedimento amministrativo collegato a un contenzioso pendente, il termine di prescrizione non può essere computato come se il credito fosse liberamente esigibile durante quel periodo.
  • Il termine di prescrizione del credito al rimborso decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile e, se sopravviene una causa impeditiva legittima, il suo decorso resta sospeso o interrotto fino alla cessazione dell'impedimento.
  • Una censura sulle spese processuali è inammissibile se non viene prospettata con un motivo riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c., non essendo sufficiente una generica contestazione della statuizione.
  • La cassazione della sentenza impugnata travolge la regolazione delle spese del grado di appello, mentre le spese del primo grado possono essere sindacate solo con specifica impugnazione conforme ai requisiti di legge.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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