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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31357/2025 del 19/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché depositato nel luogo sbagliato, ossia presso la cancelleria civile della Corte e non presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorso riguarda un procedimento in materia di patrocinio a spese dello Stato. In concreto, il giudice per le indagini preliminari aveva revocato la precedente ammissione dell'interessato al beneficio; contro tale decreto l'interessato aveva proposto opposizione, ma il Tribunale di Enna l'aveva rigettata con ordinanza del 20 giugno 2024. Avverso quest'ultima ordinanza è stato quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità del provvedimento impugnato. La Corte non esamina il merito della pretesa nullità, perché rileva d'ufficio una causa di inammissibilità processuale: il ricorso era stato depositato presso la cancelleria civile della Corte di cassazione e non presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il provvedimento impugnato, come richiesto dalle norme processuali richiamate.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.p.

    Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato si applicano le regole del codice di procedura penale; il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.

  • art. 583 c.p.p.

    Il mancato deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice a quo determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Viene richiamata per giustificare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Nel procedimento per l'ammissione o la revoca del patrocinio a spese dello Stato trovano applicazione le regole del codice di procedura penale in tema di presentazione del ricorso.
  • Il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sull'opposizione al provvedimento di ammissione o rigetto del patrocinio è inammissibile se non viene depositato presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo gli artt. 582 e 583 c.p.p.
  • L'inosservanza delle modalità legali di deposito del ricorso comporta una sanzione processuale di inammissibilità, senza necessità di esaminare i motivi di merito.
  • All'inammissibilità del ricorso segue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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