Cassazione Penale, Sentenza n. 23145/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma di denaro pari a euro 548,80 trovata in possesso dell'imputato al momento dell'arresto, con la censura che il denaro non sia corpo del reato né cosa pertinente al reato, mancando qualsiasi motivazione che ne colleghi l'origine all'attività di spaccio; si deduce altresì l'illegittimità della confisca in costanza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.). Si contestava inoltre la mancata restituzione di euro 5.530,00 rinvenuti nel domicilio familiare, per i quali il Tribunale ha solo disposto la trasmissione degli atti al P.M.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca di euro 548,80 e ha annullato senza rinvio la statuizione ablativa per quella somma, ritenendo la confisca priva di motivazione e in contrasto con il principio secondo cui, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, il denaro trovato addosso è confiscabile solo se sussiste un nesso di pertinenzialità o costituisca corrispettivo del reato. Il motivo relativo alla somma di euro 5.530,00 è stato dichiarato inammissibile perché riguardava un mero provvedimento di trasmissione di atti al P.M. e quindi privo di contenuto decisorio.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul patteggiamento; la sentenza affronta i limiti della confisca in caso di applicazione della pena su richiesta e riconosce che il patteggiamento non autorizza automaticamente la confisca del denaro in mancanza del nesso con l'attività di spaccio.
art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il fatto è stato qualificato come di lieve entità ai sensi di questo comma; la giurisprudenza impone che, per questa fattispecie, la confisca del denaro è possibile solo se sussiste pertinenzialità o un nesso diretto con la cessione.
art. 240 cod. pen., comma 1
Norma generale sulla confisca; la Corte ricorda che non può essere applicata per somme che non costituiscono profitto, prezzo o pertinenza del reato di detenzione a fini di spaccio salvo specifico nesso eziologico.
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240-bis del codice penale
Riposiziona la disciplina delle ipotesi particolari di confisca: esclude l'applicazione della disciplina 'allargata' (art. 240-bis) ai reati qualificati come comma 5, confermando che per questi casi valgono i limiti ordinari alla confisca.
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina la cosiddetta confisca 'allargata' in casi specifici; la sentenza evidenzia che tale disciplina non opera per la fattispecie di lieve entità (art. 73 comma 5) e quindi non giustifica la confisca in assenza di nesso con la cessione.
art. 12-sexies legge 7 agosto 1992, n. 356
Norma previgente richiamata come corrispondente all'attuale art. 240-bis: non applicabile al caso di specie essendo principio consolidato che non può giustificare confische per fatti di lieve entità senza nesso eziologico.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Norma relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro sentenze di applicazione della pena; la Corte segnala il precedente delle Sezioni Unite che ha ritenuto ammissibile il ricorso anche quando si contestano misure personali o patrimoniali derivanti dal procedimento di patteggiamento.
Massime di principio
- La confisca di denaro trovata addosso a chi è condannato per detenzione di droga ai sensi dell'art. 73, comma 5, è legittima solo se il denaro è direttamente collegabile all'attività di spaccio (corrispondente, profitto, strumento o cosa pertinente).
- In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), la mera applicazione della pena su richiesta non legittima automaticamente la confisca: il giudice deve motivare il nesso eziologico tra la somma e il reato.
- La disciplina della confisca "allargata" (art. 240-bis c.p.) non si applica ai fatti qualificati come di lieve entità (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990), per cui non può essere usata per giustificare sequestri riconducibili a questo comma.
- Per somme rinvenute in domicilio, provvedimenti di mera trasmissione di atti al P.M. non sono provvedimenti decisori e, pertanto, non sono efficacemente impugnabili per cassazione.
- Per opporsi efficacemente a una confisca è necessario dedurre in modo specifico l'assenza di nesso tra la somma e l'attività di spaccio e chiedere la restituzione con conseguente pronuncia motivata del giudice; richiamare giurisprudenza consolidata aumenta le possibilità di successo.
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