Cassazione Penale, Sentenza n. 42165/2024 del 15/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Sesta sezione penale sostenendo un errore di fatto/errore percettivo ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., fondato sull'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza di secondo grado al precedente difensore (Avv. Alessio Scala) e al ricorrente stesso, deducendo la nullità della relativa procedura. La difesa ha altresì riferito che il nuovo difensore (Avv. Enrico Ranieri) era a conoscenza del deposito tramite il procedimento di un coimputato. La Corte ha esaminato se sussistesse un errore percettivo evidente nella motivazione della decisione impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto che l'istituto dell'errore di fatto di cui all'art. 625-bis c.p.p. è strettamente limitato a errori percettivi evidenti e direttamente riscontrabili negli atti, e non si applica a valutazioni critiche o a erronee valutazioni di elementi probatori. La Sesta sezione, nella sentenza impugnata, aveva già valutato l'omessa notifica e motivato che la presenza e l'agire di un nuovo difensore di fiducia dimostrano la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato; la deduzione difensiva non ha confrontato specificamente quella motivazione. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
rimedio straordinario per errore di fatto nel giudizio di legittimità
La Corte interpreta la norma in senso restrittivo: il rimedio riguarda solo errori percettivi evidenti, direttamente riscontrabili negli atti, non le valutazioni o i giudizi di merito sugli elementi probatori
art. 616 cod. proc. pen.
sanzione a favore della cassa delle ammende
Consente la condanna alla somma a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
articoli 610 co. 5 e 611 co. 1-bis e ss. c.p.p.
disciplina della trattazione in camera di consiglio e delle forme della trattazione
Consentono la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza presenza delle parti in assenza di richiesta di discussione orale nei termini
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
limiti nella esposizione sintetica del motivo nei ricorsi per cassazione
Permette alla Corte di riassumere i motivi nei limiti necessari per la motivazione
Massime di principio
- Il rimedio previsto dall'art. 625-bis c.p.p. è molto limitato: è ammissibile solo per errori percettivi manifesti, non per critiche o valutazioni di merito; pertanto, se la questione richiede valutazione probatoria o interpretativa, va impugnata con rimedi ordinari.
- La mancata notifica dell'avviso di deposito al precedente difensore non determina automaticamente la nullità o la lesione del diritto di difesa quando vi siano elementi che dimostrano la conoscenza della sentenza da parte dell'imputato (es. conferimento di nuovo incarico e proposizione del ricorso). Bisogna provare in modo diretto e documentale l'assenza totale di conoscenza e l'effettivo nesso causale con l'omissione notificativa.
- Nelle impugnazioni basate su presunte omissioni formali è essenziale confrontarsi puntualmente con la motivazione della decisione impugnata e mostrare, sugli atti, un chiaro e immediato errore di percezione della Corte; deduzioni generiche o aspecifiche sono destinate all'inammissibilità.
- Se si intende contestare la regolarità delle notifiche o della rappresentanza processuale, raccogliere e allegare documenti (prove di mancata ricezione, mancate notifiche, deleghe/mandati) che consentano di dimostrare in modo diretto la falsità della percezione che la Corte ha avuto degli atti.
- Quando il vizio denunciato comporta un giudizio di valore sulla prova o sull'interpretazione normativa, utilizzare le impugnazioni ordinarie (es. impugnazioni di merito) piuttosto che il rimedio straordinario per errore di fatto.
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