Cassazione Civile, Ordinanza n. 29742/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia civile nasce da un contratto preliminare di compravendita di un immobile da costruire. Il promittente acquirente aveva versato un acconto e consegnato cambiali, parzialmente incassate dall'altra parte. Poiché l'opera non era stata ultimata, veniva dedotta la risoluzione del rapporto e la conseguente domanda restitutoria. Nel giudizio civile era stato emesso decreto ingiuntivo e si era instaurata opposizione. Parallelamente, su denuncia del promittente venditore, era pendente un procedimento penale per truffa, nel quale lo stesso si era costituito parte civile chiedendo danni e restituzione delle cambiali non pagate. Il Tribunale di Catania ha sospeso il giudizio civile ex art. 295 c.p.c. per pregiudizialità penale, richiamando gli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., ritenendo che gli elementi del reato di truffa avessero un collegamento con l'effetto giuridico dedotto in sede civile. Il ricorrente ha impugnato tale sospensione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., deducendo violazione dell'art. 295 c.p.c. e sostenendo che: (i) l'art. 75 c.p.p. esaurisce le ipotesi di sospensione per pregiudizialità tra civile e penale; (ii) i fatti dei due giudizi erano diversi e solo cronologicamente contigui; (iii) mancava il presupposto della sospensione perché la costituzione di parte civile nel penale era successiva all'introduzione del giudizio civile; (iv) la sentenza penale non avrebbe potuto avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, che riguardava solo la restituzione degli acconti a seguito della risoluzione del preliminare, e non il risarcimento del danno da reato di truffa. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato l'ordinanza del Tribunale che aveva disposto la sospensione necessaria del processo civile e ha rimesso le parti dinanzi al Tribunale di Catania perché il giudizio proseguisse. Le spese della fase sono state rimesse al giudice di merito. La Corte ha escluso che nel caso ricorresse una pregiudizialità qualificata tra il processo penale per truffa e la causa civile di restituzione delle somme versate in esecuzione del preliminare: il collegamento tra i fatti penali e quelli civili era solo fattuale e indiretto, utile eventualmente a descrivere l'inadempimento complessivo, ma non fondava un effetto giuridico civile che dipendesse normativamente dal reato. Di conseguenza, mancavano i presupposti della sospensione ex art. 295 c.p.c. e delle norme richiamate.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo civile è ammessa solo in presenza di una pregiudizialità qualificata, non per il semplice collegamento fattuale con un processo penale.
art. 75 c.p.p.
Costituisce il sistema di coordinamento tra azione civile e penale; le ipotesi di sospensione vanno ricondotte ai casi previsti dalla norma, con prevalenza del principio di autonomia dei giudizi.
art. 654 c.p.p.
La sentenza penale può esplicare efficacia nel processo civile solo quando ricorrano i presupposti di legge; non basta l'identità o contiguità dei fatti.
art. 211 disp. att. c.p.p.
È norma di collegamento, non fonte autonoma della sospensione; opera insieme alla norma sostanziale che colleghi al reato un effetto sul diritto dedotto in causa.
art. 42 c.p.c.
È il mezzo utilizzato per proporre il regolamento avverso l'ordinanza di sospensione.
art. 640 c.p.
Il reato di truffa era oggetto del processo penale richiamato dal giudice civile, ma il relativo accertamento non integrava nel caso una pregiudizialità idonea a sospendere la causa civile.
art. 651 c.p.p.
Richiamato dalla Corte nel sistema delle efficacie del giudicato penale nel civile, come riferimento alle ipotesi tipiche di efficacia vincolante.
art. 652 c.p.p.
Richiamato nel quadro delle ipotesi tipiche in cui la sentenza penale spiega effetti nel giudizio civile.
art. 1835 c.c.
Esempio di norma sostanziale che collega a un fatto di reato un effetto civile specifico; richiamata dalla Corte per illustrare il concetto di pregiudizialità rafforzata.
art. 380-ter c.p.c.
Norma procedurale richiamata per la trattazione camerale con conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 2932 c.c.
Citata solo nel riferimento generale alla compravendita/preliminare nel testo, senza rilievo decisivo nella ratio.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del giudizio civile in attesa dell'esito penale è consentita solo quando una norma sostanziale ricolleghi espressamente al reato un effetto sul diritto dedotto in causa e la decisione penale sia idonea a fare stato nel processo civile.
- Non è sufficiente che i medesimi fatti siano rilevanti sia in sede penale sia in sede civile: occorre una pregiudizialità tecnica e qualificata, non un mero collegamento fattuale o probatorio.
- Dopo la riforma del codice di rito penale, l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale è la regola; la sospensione ex art. 295 c.p.c. opera in via eccezionale e solo nei casi espressamente riconducibili alle norme di coordinamento e alle conseguenze civilistiche del reato.
- Se l'azione civile ha ad oggetto la risoluzione del contratto e le conseguenze restitutorie dell'inadempimento, il fatto di reato allegato in parallelo non giustifica la sospensione, salvo che la norma civile faccia dipendere quel diritto proprio dal reato.
- Il giudice che dispone la sospensione deve verificare non solo l'esistenza del processo penale, ma anche la concreta efficacia del futuro giudicato penale nel giudizio civile; in mancanza di tale verifica la sospensione è illegittima.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29507/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29508/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29587/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29591/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29592/2022 del 11/10/2022
- ordinanza_civile · 11 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29593/2022 del 11/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →