Sentenza del 25/11/2016 n. 1440 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Delega ad operare su conto estero di terzi - Non necessita quadro RW fino al 2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per omessa compilazione del quadro RW per gli anni 2004-2008, sostenendo che l'obbligo di monitoraggio fiscale riguardasse anche i soggetti delegati con disponibilità e possibilità di movimentare attività finanziarie estere, anche se non proprietari delle somme. I contribuenti contestavano l'obbligo, rilevando che le istruzioni ministeriali dell'epoca non menzionavano i delegati, che il conto era intestato a un terzo, che non vi erano state movimentazioni e che l'Ufficio non aveva provato l'esistenza di una delega al prelievo o alla disposizione delle somme.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Ufficio relativo agli anni 2005-2008, confermando l'annullamento delle sanzioni deciso dalla CTP. Ha inoltre accolto l'appello dei contribuenti relativo all'anno 2004, riformando la sentenza di primo grado e annullando anche tale atto sanzionatorio. La Corte ha ritenuto che la mera delega non fosse sufficiente: l'Ufficio avrebbe dovuto provare una delega comprendente il prelievo o la concreta disponibilità delle somme, anche mediante indizi quali movimentazioni del conto. Poiché il conto non risultava movimentato e vi era incertezza oggettiva derivante dall'assenza di istruzioni ministeriali chiare fino al 2010, le sanzioni sono state escluse. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 4, comma 1, D.L. 167/1990
Richiede alle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria di indicarli nella dichiarazione dei redditi.
La nozione di detenzione può comprendere anche la disponibilità materiale di attività non proprie; tuttavia, nel caso dei delegati, deve essere provata una delega effettiva al prelievo o alla movimentazione del conto, non la mera esistenza di una delega generica.
Art. 12, comma 7, Legge 212/2000
Prevede il termine dilatorio per la presentazione di osservazioni dopo la conclusione delle verifiche fiscali, salvo particolari ragioni di urgenza.
Per l'anno 2004 la questione è stata superata dall'annullamento delle sanzioni per difetto di prova e incertezza normativa; la sentenza di primo grado aveva comunque ritenuto derogabile il termine per imminente decadenza dell'Ufficio.
Art. 8, D.Lgs. 546/1992
Consente la non applicazione delle sanzioni quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito della norma tributaria.
La CTR ha riconosciuto l'esimente, ritenendo oggettivamente incerta, per gli anni 2005-2008, l'estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW ai delegati, in ragione dell'assenza di istruzioni ministeriali chiare e dell'evoluzione successiva della giurisprudenza e della prassi.
Direttiva 88/361/CEE
Richiamata dall'Ufficio quale origine della disciplina del monitoraggio fiscale.
È stata invocata per sostenere la finalità di controllo dei movimenti e delle attività finanziarie transfrontaliere, ma non ha consentito di superare il difetto di prova sulla concreta portata della delega.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 45/E del 13 settembre 2010
L'obbligo riguarda il delegato qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell'intestatario.
La circolare ha chiarito l'obbligo per i delegati al prelievo o alla movimentazione, ma la CTR ha ritenuto che la sua adozione, insieme alle istruzioni successive, evidenziasse l'incertezza normativa esistente per gli anni precedenti.
Cassazione, sentenza n. 9320 dell'11 giugno 2003
L'obbligo dichiarativo riguarda anche chi abbia la disponibilità e la possibilità di movimentazione delle attività.
Il principio amplia l'obbligo oltre il titolare formale o il beneficiario effettivo, ma presuppone una disponibilità concreta e funzionale alla movimentazione.
Cassazione, sentenze nn. 17051 e 17052 del 21 luglio 2010
L'obbligo sorge anche per chi abbia la disponibilità di somme non proprie con il compito di trasferirle all'effettivo beneficiario.
La responsabilità del delegato è collegata a un ruolo effettivo di gestione o trasferimento delle somme, non alla mera presenza nominale come delegato.
Cassazione, sentenza n. 26848 del 18 dicembre 2014
La detenzione nell'interesse altrui può costituire strumento di occultamento e sottrazione al controllo degli investimenti esteri.
La sentenza conferma l'ampia nozione di detenzione, ma la CTR ha sottolineato che nei casi richiamati vi era una vera movimentazione degli investimenti, elemento assente nel caso concreto.
Massime di principio
- La mera delega ad operare su un conto estero intestato a terzi non comporta automaticamente l'obbligo di compilare il quadro RW: occorre verificare il contenuto concreto della delega.
- L'obbligo può sussistere quando il delegato ha facoltà di prelevare, trasferire, disporre o movimentare effettivamente le somme, soprattutto se tali poteri risultano esercitati.
- L'Ufficio deve provare i presupposti della sanzione, inclusa la concreta disponibilità del conto e l'estensione della delega; l'assenza del documento in possesso del contribuente non prova da sola una delega al prelievo.
- Le movimentazioni effettive del conto costituiscono un importante elemento indiziario per dimostrare la detenzione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale.
- Per gli anni anteriori ai chiarimenti espliciti della prassi, l'assenza di istruzioni ministeriali chiare e l'evoluzione giurisprudenziale possono integrare obiettiva incertezza e impedire l'applicazione delle sanzioni.
- La valutazione deve essere riferita all'anno d'imposta, al testo della delega, ai poteri concretamente esercitabili e alle eventuali operazioni effettuate, senza generalizzare l'obbligo a ogni tipo di delega bancaria.
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