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Sentenza

Sentenza del 25/11/2016 n. 3103 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva accolto in gran parte l'appello del commissario giudiziale liquidatore della s.r.l. C.A. relativo a debiti tributari dell'anno 2007. La Corte ha esaminato preliminarmente la corretta partecipazione delle parti al processo, rilevando che, nel concordato preventivo, il debitore conserva la proprietà, l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, sebbene sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Pertanto il debitore resta parte necessaria anche nelle controversie tributarie riguardanti l'impresa. Il commissario liquidatore può essere legittimato ad agire quando svolge anche funzioni attive di liquidazione, ma la controversia deve comunque coinvolgere necessariamente sia il debitore sia il commissario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato nulle sia la sentenza di primo grado sia quella di secondo grado, poiché il giudizio non era stato instaurato con la partecipazione necessaria della s.r.l. C.A., debitrice sottoposta a concordato preventivo. La causa è stata rimessa alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza affinché, in caso di riassunzione, venga integrato il litisconsorzio necessario tra la società debitrice e il commissario giudiziale liquidatore. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare, articolo 185

    La disposizione è richiamata in relazione ai poteri del commissario giudiziale liquidatore, che possono comprendere funzioni attive e non soltanto di vigilanza nell'interesse dei creditori.

  • Legge fallimentare, articolo 43

    La Corte evidenzia che, diversamente dal fallimento, nel concordato preventivo non opera una previsione analoga che privi il debitore della legittimazione processuale. Il debitore conserva quindi la legittimazione a partecipare alle controversie riguardanti il proprio patrimonio e i propri rapporti tributari.

  • Principio del litisconsorzio necessario nel concordato preventivo

    Nelle controversie tributarie relative all'impresa in concordato preventivo devono partecipare necessariamente sia il debitore, titolare dei rapporti tributari, sia il commissario giudiziale liquidatore quando dotato di funzioni attive.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo il debitore non perde automaticamente la legittimazione processuale: conserva un ruolo diretto nelle controversie riguardanti il proprio patrimonio e i propri debiti tributari.
  • Quando il commissario giudiziale liquidatore agisce in giudizio con funzioni attive, la sua partecipazione non esclude quella della società debitrice; entrambe devono essere coinvolte come parti necessarie.
  • La mancata partecipazione di una parte necessaria può comportare la nullità delle sentenze di primo e secondo grado e la rimessione della causa al primo giudice per la corretta instaurazione del contraddittorio.
  • Prima di esaminare il merito di una controversia tributaria relativa a un'impresa in concordato, occorre verificare che siano state citate tutte le parti titolari della legittimazione sostanziale e processuale.
  • La decisione non attribuisce una vittoria definitiva sull'esistenza o sull'ammontare del debito tributario: l'esito è principalmente processuale e impone una nuova trattazione davanti al giudice di primo grado.

Testo integrale

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