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Sentenza

Sentenza del 25/11/2016 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha proposto ricorso per revocazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Aquila che aveva respinto il precedente appello relativo a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005. Il motivo dedotto riguardava la presunta carenza dei poteri di firma del funzionario dell'Agenzia delle Entrate che aveva sottoscritto l'avviso, ritenuto privo di una valida delega e della qualifica dirigenziale. L'Agenzia ha eccepito l'inesistenza della notifica via PEC, la tardività e l'inammissibilità del ricorso per mancata individuazione di uno specifico motivo di revocazione.

La decisione

La Commissione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. In primo luogo, ha ritenuto inesistente la notificazione effettuata via PEC, poiché all'epoca il processo tributario non prevedeva ancora, in via generalizzata, tale modalità di notifica, salvo le specifiche eccezioni territoriali indicate dalla normativa. Inoltre, la società non aveva individuato uno dei motivi tassativi di revocazione previsti dall'art. 65 del D.Lgs. n. 546/1992. La Commissione ha comunque ritenuto infondata anche la questione sostanziale relativa alla firma dell'accertamento, osservando che l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973 non impone che il funzionario firmatario o delegato rivesta necessariamente la qualifica dirigenziale. D.G. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi 10.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 65 del D.Lgs. n. 546/1992

    Il ricorso per revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, il motivo di revocazione.

    Il ricorso per revocazione deve indicare espressamente uno dei motivi tassativi previsti dalla legge; non è sufficiente riproporre questioni già dedotte o formulare censure generiche.

  • Artt. 53, comma 2, 65, comma 3, e 20 del D.Lgs. n. 546/1992

    Le disposizioni richiamate imponevano, per la notifica degli atti del processo tributario, il rispetto delle forme ordinarie previste dal codice di procedura civile oppure la notificazione postale, in assenza di una disciplina telematica generale applicabile.

  • Art. 16, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 546/1992

    La notifica degli atti tributari doveva essere eseguita secondo le forme previste dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo il quadro normativo allora vigente.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973

    L'avviso di accertamento può essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. La norma non richiede necessariamente che il firmatario o il delegato possieda la qualifica formale di dirigente.

  • Art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992

    La costituzione in giudizio della parte resistente non sana automaticamente l'inesistenza della notificazione dell'atto processuale.

  • Art. 39, comma 8, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011

    La norma ha previsto l'adeguamento del processo tributario alle tecnologie informatiche attraverso successivi regolamenti e decreti attuativi, senza rendere immediatamente e generalizzata la notifica via PEC.

  • D.M. n. 163/2013 e Decreto Direttoriale 4 agosto 2015

    La disciplina del processo tributario telematico è stata resa operativa progressivamente e con decorrenze territoriali e temporali specifiche; pertanto, la validità della notifica telematica deve essere verificata in relazione alla data e al luogo del procedimento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la validità della notifica telematica deve essere valutata in base alla normativa vigente alla data della notifica e all'eventuale attivazione del processo tributario telematico nella specifica circoscrizione.
  • La costituzione della controparte non sana necessariamente una notifica inesistente; occorre distinguere tra nullità, eventualmente sanabile, e inesistenza della notificazione.
  • Il ricorso per revocazione è un rimedio straordinario e deve indicare in modo puntuale uno dei motivi tassativi previsti dalla legge; non può essere utilizzato per riproporre censure già esaminate o per introdurre un nuovo giudizio di merito.
  • La contestazione della firma di un avviso di accertamento non è fondata soltanto sull'assenza della qualifica dirigenziale del firmatario: occorre verificare se il sottoscrittore fosse il capo dell'ufficio o un funzionario legittimamente delegato secondo l'art. 42 del D.P.R. n. 600/1973.
  • Le irregolarità organizzative interne dell'amministrazione non determinano automaticamente l'invalidità dell'accertamento, se la sottoscrizione rispetta i requisiti previsti dalla specifica norma tributaria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per motivi processuali, il giudice può comunque esaminare incidentalmente la manifesta infondatezza della questione sostanziale, senza che ciò trasformi il procedimento in una decisione piena sul merito.

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