Sentenza del 25/11/2016 n. 2068 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Effetti della dichiarazione di estinzione del processo conseguente alla mancata riassunzione - Non ha effetti costitutivi di nuove obbligazioni - Conseguenze ai fini del termine per la notificazione della cartella di pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli effetti della dichiarazione di estinzione del processo dovuta alla mancata riassunzione del giudizio dopo una sentenza di rinvio della Corte di cassazione. In particolare, si discuteva se tale estinzione producesse nuove obbligazioni o facesse decorrere termini autonomi per la notificazione della cartella di pagamento.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la dichiarazione di estinzione non ha natura costitutiva e non crea nuove obbligazioni. Essa determina soltanto la reviviscenza degli originari atti impugnati. Di conseguenza, per la notificazione della cartella di pagamento devono essere applicati i termini propri della tipologia dell'atto originariamente impugnato, incluso il termine previsto dall'art. 25, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Il testo non consente di individuare con certezza quale parte abbia formalmente proposto il ricorso né l'esito processuale specifico in termini di accoglimento o rigetto.
Norme richiamate
Art. 25, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La norma individua il termine applicabile per la notificazione della cartella di pagamento. Tale termine resta quello rilevante anche dopo l'estinzione del giudizio non riassunto, poiché l'estinzione fa rivivere l'atto originariamente impugnato senza creare una nuova obbligazione o un nuovo titolo.
Massime di principio
- L'estinzione del processo per mancata riassunzione dopo il rinvio della Corte di cassazione non genera un nuovo rapporto obbligatorio né un nuovo termine processuale autonomo.
- Gli atti impositivi o esecutivi originariamente impugnati tornano a produrre i loro effetti; perciò occorre applicare i termini previsti dalla disciplina specifica di ciascun atto.
- Nel caso di una cartella di pagamento, il termine di notificazione va verificato secondo l'art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973, senza farlo decorrere nuovamente dalla dichiarazione di estinzione.
- La mancata riassunzione può quindi comportare la ripresa dell'efficacia dell'atto originario e rende essenziale controllare se, al momento della notificazione, il termine proprio dell'atto fosse ancora rispettato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 nov 2016Sentenza del 25/11/2016 n. 1113 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 nov 2016Sentenza del 25/11/2016 n. 1440 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 25 nov 2016Sentenza del 25/11/2016 n. 2059 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 nov 2016Sentenza del 25/11/2016 n. 2067 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 25 nov 2016Sentenza del 25/11/2016 n. 3103 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 24 nov 2016Sentenza del 24/11/2016 n. 303 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →