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Sentenza

Sentenza n. 1559/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401517

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dell'ASP di Trapani di avvio del procedimento di recupero delle differenze tariffarie relative al triennio 2007-2009, unitamente alla nota assessoriale e ai prospetti di calcolo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'ASP di Trapani aveva avviato il recupero di asseriti indebiti tariffari relativi agli anni 2007-2009, in applicazione del D.A. n. 1977/2007, sostenendo: l'inapplicabilità di tale decreto e l'applicazione delle tariffe previste dal D.A. n. 24059/1997, richiamato dal D.A. n. 336/2008; la prescrizione del credito; la nullità degli atti per violazione o elusione del giudicato e per estensione dello sconto tariffario del 2 per cento oltre il termine del 31 dicembre 2008; l'infondatezza e l'erroneità dei calcoli dell'ASP; la lesione del legittimo affidamento; l'illegittimità dell'avvio del procedimento a notevole distanza temporale dai periodi interessati; nonché, in via subordinata, la compensazione degli eventuali indebiti con i maggiori crediti derivanti da prestazioni extra-budget. L'Assessorato ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse esclusivamente i rapporti di dare e avere tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Richiamando propri precedenti e pronunce del TAR Catania, ha ritenuto che la nota assessoriale del 22 luglio 2024 avesse natura meramente ricognitiva e priva di autonoma statura provvedimentale, in quanto riferita agli effetti delle precedenti decisioni giurisdizionali sugli sconti tariffari applicabili al triennio 2007-2009. La controversia non riguarda quindi l'an del potere amministrativo, ma esclusivamente il quantum del recupero delle differenze tariffarie, nell'ambito di un rapporto paritetico tra amministrazione sanitaria e struttura convenzionata, con conseguente devoluzione al giudice ordinario. Il TAR ha inoltre rilevato che l'eventuale nullità per violazione o elusione del giudicato avrebbe dovuto essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.; il giudice della cognizione non può convertire d'ufficio l'azione né pronunciarsi sulle patologie del giudicato. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riproposizione della domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 796, lett. o), l. 296/2006

    Secondo il richiamo operato dal giudice, gli sconti tariffari possono trovare applicazione soltanto in relazione al triennio 2007-2009.

  • art. 1, comma 796, lett. o), d.l. 248/2007, convertito dalla l. 31/2008

    La ricorrente ne contestava l'estensione oltre il 31 dicembre 2008; il TAR non ha esaminato tale questione nel merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità del provvedimento per violazione/elusione del giudicato

    La deduzione della nullità per violazione o elusione del giudicato deve essere proposta mediante giudizio di ottemperanza, non nel giudizio ordinario di cognizione.

  • artt. 31, comma 4, e 114 c.p.a.

    la nullità per violazione del giudicato ... dev’essere dedotta con ricorso in ottemperanza

    La violazione o elusione del giudicato è fatta valere attraverso l'azione di ottemperanza.

  • art. 11 c.p.a.

    la domanda potrà essere riproposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali nei limiti previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Quando la controversia tra un'amministrazione sanitaria e una struttura privata convenzionata riguarda esclusivamente la quantificazione delle somme da recuperare o dei rapporti di dare e avere, senza un'autonoma contestazione dell'esercizio di un potere autoritativo, essa appartiene alla giurisdizione ordinaria perché concerne un rapporto paritetico.
  • Una nota amministrativa meramente ricognitiva degli effetti di precedenti decisioni giurisdizionali e contenente un invito agli uffici a procedere al recupero non costituisce, di per sé, un nuovo esercizio autoritativo del potere idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa.
  • La nullità di un atto per violazione o elusione del giudicato deve essere fatta valere mediante il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo della cognizione non può convertire d'ufficio l'azione né decidere sulle patologie del giudicato.
  • Quando il giudice amministrativo declina la propria giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneNullità del provvedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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