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Sentenza

Sentenza n. 863/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento, previa adozione delle misure cautelari: - dell’atto del Comune Adrano avente ad oggetto “Istanza unica, ex art. 43 (…), art. 44 (…) art. 49 (…) del s.lg. 259/03 (…) per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di Adrano C.da Chiusitti o Fogliuta, identificato in catasto al foglio 75, part. 557” trasmesso, tramite pec, ad Inwit SpA in data 21.12.2023; - e, ove occorrer possa, annullamento e/o disapplicazione dei seguenti atti, così come testualmente evocati dal suddetto e quivi impugnato atto comunicato alla ricorrente tramite pec del 21.12.2023 e laddove intesi e/o interpretati in senso preclusivo per la pretesa quivi fatta valere dall’odierna ricorrente: l’atto del 19.10.2023 prot. n. 33936; il Regolamento comunale per il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle stazioni radio per telefonia mobile - incluso l’art. 4 laddove prevede una serie di siti preferenziali e laddove prevede anche che l’istante coinvolga l’ASP per il rilascio del parere igienico sanitario - approvato con DCC n. 13 del 3.5.2006 e, quindi, la predetta DCC n. 13 del 3.5.2006; l’atto del 12.10.2023 della Regione Siciliana Dipartimento dei Veni Culturali e dell’Identità Siciliana; la nota del Comune di Adrano recante l’invito a rimodulare la Scia; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202400379

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto comunale ostativo alla realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni e gli atti presupposti, inclusi il regolamento comunale sulle stazioni radio, atti regionali e l'invito a rimodulare la SCIA

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato l'atto del Comune di Adrano relativo all'istanza unica per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, nonché, ove occorrente, gli atti presupposti e connessi, deducendone l'illegittimità anche in relazione alla formazione del silenzio-assenso sul titolo edilizio e al rilievo del nulla osta paesaggistico. Dal testo emerge inoltre una contestazione riferita alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale e ai peculiari profili della formazione del silenzio-assenso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha chiesto l'archiviazione dell'istanza relativa all'intervento e, conseguentemente, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione l'archiviazione dell'istanza relativa all'intervento oggetto del giudizio. Il Collegio ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale intimato, ritenendo che l'azione riguardasse anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sul titolo edilizio alla luce del nulla osta paesaggistico. Le spese sono state compensate, considerati i peculiari profili della controversia in tema di silenzio-assenso e gli evidenti profili di fondatezza del ricorso, in particolare quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale.

Norme richiamate

  • art. 43 d.lgs. 259/2003

    Richiamato nell'istanza unica per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Richiamato nell'istanza unica per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

  • art. 49 d.lgs. 259/2003

    Richiamato nell'istanza unica per la realizzazione dell'infrastruttura di telecomunicazioni; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta archiviazione, su richiesta del ricorrente, dell'istanza amministrativa relativa all'intervento oggetto del giudizio determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dell'impugnazione e comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando l'azione giudiziale mira anche ad accertare la formazione del silenzio-assenso su un titolo edilizio in rapporto a un nulla osta paesaggistico, l'amministrazione regionale coinvolta nel procedimento può conservare la legittimazione passiva, anche se l'atto immediatamente contestato è comunale.
  • La mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale può conferire al ricorso evidenti profili di fondatezza, pur senza impedire la declaratoria di improcedibilità quando sopravvenga la carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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