Sentenza del 27/07/2016 n. 296 - Comm. Trib. Prov. Como
Autoproduzione energia elettrica - Accise - Esenzione - Interpello - Legittimo affidamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di pagamento con cui l'Agenzia aveva richiesto accise non versate per gli anni 2008-2012 e 2013, dopo aver inizialmente riconosciuto l'esenzione sull'energia elettrica autoprodotta e consumata dalle imprese consorziate. La società sosteneva che gli atti violassero il legittimo affidamento e, soprattutto, l'art. 11, comma 2, dello Statuto del contribuente, poiché contrastavano con una precedente risposta dell'Amministrazione resa a seguito di un quesito/interpello, nella quale era stata riconosciuta la qualifica di autoproduttrice e la non debenza delle accise sull'energia da fonti rinnovabili. L'Agenzia eccepiva l'inammissibilità dell'interpello, la sua efficacia limitata all'ufficio che lo aveva reso e la possibilità di modificare il proprio orientamento mediante una successiva circolare.
La decisione
La Commissione ha accolto integralmente i ricorsi riuniti e ha dichiarato nulli gli avvisi di pagamento, ritenendoli emessi in evidente contrasto con la risposta vincolante dell'Amministrazione. È stato stabilito che il vincolo opera anche quando la richiesta non possiede tutte le caratteristiche formali dell'interpello, purché riguardi un caso concreto e abbia ricevuto una risposta specifica. La risposta vincola inoltre l'intera Agenzia delle Dogane, non soltanto l'ufficio territorialmente competente che l'ha emessa. Il successivo mutamento di orientamento contenuto nella circolare del 13 dicembre 2013 non è stato ritenuto opponibile alla società, poiché non risultava conosciuto prima della dichiarazione di consumo relativa al 2013. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La risposta dell'amministrazione vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza d'interpello, e limitatamente al richiedente; qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta [...] è nullo.
La risposta dell'Amministrazione a un interpello o a un quesito concreto vincola l'Amministrazione nei confronti del contribuente che lo ha presentato. Gli atti impositivi adottati in contrasto con tale risposta sono nulli. Non sono decisive né l'assenza dei requisiti formali dell'interpello né la provenienza della risposta da un diverso ufficio territoriale della stessa Agenzia.
Art. 10, comma 2, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
La società aveva invocato il principio del legittimo affidamento anche con riferimento ai tributi, ma la Commissione ha fondato la decisione principalmente sull'art. 11, comma 2, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi.
Art. 52 del Testo unico delle accise
La disposizione è stata richiamata in relazione all'esenzione dalle accise per l'energia elettrica autoprodotta e consumata dalle imprese consorziate.
Art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999 (decreto Bersani)
La qualifica di autoproduttore prevista dalla norma è stata ritenuta rilevante per l'applicazione del regime di esenzione dalle accise sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Art. 10, comma 6, Legge n. 133/1999
La norma è stata richiamata nella risposta dell'Amministrazione quale fondamento dell'esenzione dalle addizionali sull'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Art. 28, comma 3, Legge n. 388/2000
La disposizione è stata richiamata come estensione del beneficio dell'esenzione anche all'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica.
Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 130439 del 13 dicembre 2013
Il mutamento di orientamento amministrativo non può incidere retroattivamente sulla posizione del contribuente che si sia conformato a una precedente risposta vincolante, soprattutto se la circolare non era stata resa conoscibile prima degli adempimenti fiscali interessati.
Massime di principio
- Una risposta dell'Amministrazione finanziaria riferita a un caso specifico e concreto può vincolare l'ufficio anche se la richiesta non presenta tutti i requisiti formali dell'interpello.
- Il contribuente che si conforma a una risposta espressa e motivata dell'Amministrazione beneficia della tutela dell'affidamento; gli atti impositivi successivi non possono contraddire quella risposta per le medesime circostanze.
- Le diverse articolazioni territoriali della stessa Agenzia non possono normalmente ignorare una risposta resa da un altro ufficio dell'Amministrazione, poiché il vincolo riguarda l'ente nel suo complesso.
- Un successivo cambio di prassi o orientamento amministrativo vale, di regola, per il futuro e non può essere opposto al contribuente prima che questi ne abbia avuto effettiva conoscenza, specie quando abbia già presentato la dichiarazione o compiuto l'adempimento fiscale.
- Per invocare questa tutela è importante conservare la richiesta originaria, la risposta dell'ufficio, la documentazione che dimostra la corrispondenza tra il caso esaminato e la propria situazione e le date di pubblicazione o conoscenza del successivo mutamento interpretativo.
- La tutela opera nei limiti della questione esaminata e del contribuente destinatario della risposta: non è automaticamente estensibile a fattispecie diverse o a soggetti estranei.
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