Cassazione Penale, Sentenza n. 25363/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il provvedimento impugnato riguardava un sequestro preventivo disposto nei confronti di una persona indagata per fatti commessi in una società agricola in relazione a una pluralità di animali presenti nella struttura. Il tribunale del riesame aveva confermato il decreto del G.I.P., richiamando il fumus dei reati contestati. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: primo, violazione degli artt. 291, 292 e 321 c.p.p. per asserito difetto della domanda cautelare, poiché il pubblico ministero avrebbe chiesto un sequestro impeditivo mentre il G.I.P. avrebbe disposto un sequestro finalizzato alla confisca; secondo, violazione dell'art. 544-bis c.p. e carenza di valutazione sul presunto nesso tra materiali o condotte e l'uccisione di un animale; terzo, violazione dell'art. 544-ter c.p. e difetto di motivazione sul contestato maltrattamento di animali, anche in relazione alle deduzioni difensive che richiamavano dichiarazioni veterinarie e sostenevano, al più, la configurabilità dell'art. 727 c.p., oltre alla possibilità di misure meno afflittive con prescrizioni a tutela del benessere degli equidi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nei limiti esposti. In via preliminare ha ricordato che, nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, sono deducibili solo violazioni di legge, incluse le ipotesi di motivazione meramente apparente o radicalmente mancante; non è invece deducibile la semplice illogicità manifesta della motivazione. Nel caso concreto ha però ravvisato una violazione di legge sotto il profilo dell'apparenza della motivazione: il tribunale del riesame si era limitato ad affermazioni generiche sulla sussistenza del fumus, menzionando senza specificità accertamenti ASL e sommarie informazioni di terzi, senza indicare le imputazioni, il contenuto degli atti investigativi, le doglianze difensive e le ragioni del loro rigetto. Per tale carenza argomentativa l'ordinanza è stata annullata con rinvio al tribunale del riesame di Pisa per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 544-bis c.p.
Richiamato come reato oggetto di contestazione e come parametro della censura difensiva sulla sussistenza del fumus, ma la Corte non entra nel merito della sua configurabilità.
art. 544-ter c.p.
Richiamato come ulteriore reato contestato e come oggetto del terzo motivo di ricorso; la Corte censura la motivazione del riesame, non la qualificazione sostanziale in sé.
art. 727 c.p.
Richiamato dalla difesa come eventuale fattispecie alternativa, meno grave, rispetto al maltrattamento di animali.
art. 291 c.p.p.
Invocato dalla difesa per dedurre il difetto della domanda cautelare.
art. 292 c.p.p.
Invocato dalla difesa per dedurre il difetto della domanda cautelare e la non corrispondenza tra richiesta del PM e provvedimento del G.I.P.
art. 321 c.p.p.
Norma di riferimento del sequestro preventivo; la Corte la richiama nel contesto della doglianza sulla tipologia di misura adottata.
art. 325 c.p.p.
Richiamato per delimitare l'ambito del ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia cautelare reale, ammissibile solo per violazione di legge.
art. 606 c.p.p.
Richiamato per affermare che la manifesta illogicità della motivazione è deducibile solo con lo specifico motivo previsto dalla lettera E, non nel ricorso ex art. 325 c.p.p.
art. 324, co. 5, c.p.p.
Indicato come base della competenza del tribunale del rinvio per il nuovo giudizio sul sequestro.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio, il controllo è limitato alla violazione di legge; vi rientrano anche gli errores in iudicando e in procedendo, nonché la motivazione solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule assertive e generiche, senza indicare con precisione gli elementi indiziari, il contenuto degli atti richiamati, le specifiche censure difensive e le ragioni del loro superamento.
- Ai fini del sequestro preventivo, la verifica del fumus commissi delicti richiede una motivazione fattuale e giuridica specifica in relazione alle singole imputazioni; un richiamo indistinto a fonti investigative non consente il controllo di legittimità.
- Nel giudizio di legittimità cautelare non è deducibile la sola illogicità manifesta della motivazione, salvo che la doglianza sia veicolata secondo il distinto paradigma normativo previsto per il vizio motivazionale nei casi consentiti.
- Quando l'ordinanza impugnata è annullata per vizio di motivazione apparente sul fumus, il giudice del rinvio deve riesaminare la sussistenza del presupposto cautelare con motivazione completa, specifica e coerente.
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