Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda rettifiche dei diritti di confine su merci importate, in particolare custodie per telefoni cellulari, con rideterminazione della classificazione doganale e conseguente recupero di dazi. Le società ricorrenti contestavano la sentenza della CTR della Liguria che aveva confermato la correttezza della classificazione operata dall'Ufficio sulla base di analisi chimiche e aveva ritenuto non applicabile una informazione tariffaria vincolante emessa successivamente alle importazioni. Inoltre, la CTR aveva affermato la responsabilità solidale del centro di assistenza doganale quale rappresentante indiretto e dichiarante, escludendo la scriminante prevista dall'art. 220, par. 2, lett. b), CDC per negligenza professionale. Con il primo motivo le ricorrenti denunciavano violazione/falsa applicazione degli artt. 33 ss. CDU, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito prevalenza all'analisi di laboratorio rispetto alla ITV successiva. Con il secondo motivo deducevano omessa/insufficiente motivazione e violazione degli artt. 202 ss. CDC, contestando l'affermazione di responsabilità del CAD e la mancata applicazione di cause esimenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché generico e volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione sotto la veste del vizio di violazione di legge. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo nella parte relativa al vizio motivazionale, sia perché non era più deducibile il vecchio vizio di motivazione insufficiente, sia perché la sentenza impugnata era conforme a quella di primo grado e dunque operava la limitazione propria della "doppia conforme". Quanto alla dedotta violazione di legge sulla responsabilità del CAD, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in materia doganale, il rappresentante indiretto risponde dell'obbligazione tributaria in relazione all'intero valore accertato, dovendo usare diligenza qualificata e controllare l'esattezza dei dati dichiarati; ha quindi osservato che la CTR si era già espressa sull'inapplicabilità di esimenti e che le ricorrenti non avevano dimostrato che il CAD avesse agito come rappresentante diretto. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna solidale delle ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 33 ss. CDU
richiamati dalle ricorrenti per sostenere la prevalenza dell'ITV successiva; la Corte rileva la genericità della censura e non entra nel merito della pretesa violazione
artt. 202 ss. CDC
richiamati per contestare la responsabilità del rappresentante indiretto in dogana; la Corte ribadisce la regola della responsabilità del dichiarante/rappresentante indiretto
art. 220, par. 2, lett. b), CDC
richiamato quale possibile scriminante; la Corte prende atto che la CTR l'ha esclusa per negligenza professionale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte afferma che nel caso concreto è applicabile solo la formulazione vigente, che consente il sindacato solo per omesso esame di un fatto decisivo e controverso
art. 348-ter c.p.c.
richiamato per escludere la deducibilità del vizio motivazionale in presenza di "doppia conforme"
art. 1176 c.c.
la Corte richiama la diligenza qualificata richiesta al professionista che opera come rappresentante indiretto in dogana
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato
artt. 4, 5 e 201 C.D.C.
richiamati nel principio di diritto sulla nascita dell'obbligazione doganale in capo al rappresentante indiretto in caso di rettifica del valore dichiarato
art. 199 D.A.C.
richiamato insieme al CDC quale base normativa, ratione temporis, della responsabilità del rappresentante indiretto
art. 1-septies l. n. 66/1992
richiamato nel passaggio sulla struttura e sulle funzioni dei centri di assistenza doganale
art. 1 d.m. n. 549/1992
richiamato nel passaggio sulla struttura e sulle funzioni dei centri di assistenza doganale
art. 40 d.P.R. n. 43/1973
richiamato per la disciplina della rappresentanza degli spedizionieri doganali
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la violazione di legge è configurabile solo quando si denunci un'erronea ricognizione della fattispecie astratta della norma, mentre la contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove appartiene al merito ed è, di regola, sottratta al sindacato di legittimità.
- Il ricorrente per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze istruttorie a quella accolta dal giudice di merito, poiché la selezione delle prove e l'apprezzamento della loro attendibilità rientrano nel potere esclusivo del giudice di merito.
- Quando la sentenza d'appello conferma integralmente quella di primo grado, il vizio di motivazione non può essere dedotto nei termini previgenti; il controllo di legittimità resta circoscritto all'omesso esame di un fatto decisivo e controverso, nei limiti consentiti dalla disciplina vigente.
- In materia doganale, il rappresentante indiretto è tenuto a una diligenza professionale qualificata e risponde dell'obbligazione tributaria derivante dalla dichiarazione presentata in relazione all'intero valore poi accertato in rettifica, non potendo invocare la propria qualità per limitare la responsabilità al solo valore dichiarato.
- La scriminante di buona fede o di assenza di responsabilità nel recupero dei dazi non opera quando il soggetto professionale incaricato non dimostri di avere adottato i controlli e le verifiche esigibili secondo la diligenza qualificata richiesta dalla sua attività.
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