Cassazione Civile, Ordinanza n. 17210/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasceva da un giudizio di lavoro in cui la lavoratrice aveva chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento in mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuitele e il risarcimento del danno per demansionamento e per asserita forzata attività. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Tuttavia, dopo il deposito del ricorso, la stessa ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto personalmente con firma autenticata dal procuratore; la resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, anch'esso regolarmente sottoscritto. Entrambi gli atti prevedevano la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, ritenendole regolari. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese in conformità alle richieste concordi delle parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la giurisprudenza citata nell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso per cassazione è stata validamente esercitata dalla parte ricorrente mediante atto sottoscritto personalmente e autenticato dal procuratore.
art. 391, comma 1, c.p.c.
Alla rinuncia regolarmente accettata dalla controparte consegue l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio comporta l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, qui ritenuto non operante per effetto dell'estinzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta dalla parte e regolarmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi proposti.
- L'accettazione della rinuncia e la previsione concorde della compensazione delle spese consentono alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio e di regolare le spese secondo l'accordo delle parti.
- Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17140/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17145/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17149/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17155/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17156/2024 del 21/06/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 21 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17162/2024 del 21/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →