Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17210/2024 del 21/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasceva da un giudizio di lavoro in cui la lavoratrice aveva chiesto l'accertamento del diritto all'inquadramento in mansioni superiori rispetto a quelle formalmente attribuitele e il risarcimento del danno per demansionamento e per asserita forzata attività. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto delle domande. La lavoratrice aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Tuttavia, dopo il deposito del ricorso, la stessa ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto personalmente con firma autenticata dal procuratore; la resistente ha depositato atto di accettazione della rinuncia, anch'esso regolarmente sottoscritto. Entrambi gli atti prevedevano la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della resistente, ritenendole regolari. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., disponendo la compensazione integrale delle spese in conformità alle richieste concordi delle parti. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando la giurisprudenza citata nell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è stata validamente esercitata dalla parte ricorrente mediante atto sottoscritto personalmente e autenticato dal procuratore.

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    Alla rinuncia regolarmente accettata dalla controparte consegue l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di estinzione del giudizio comporta l'inapplicabilità del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato, qui ritenuto non operante per effetto dell'estinzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente sottoscritta dalla parte e regolarmente accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di pronuncia sul merito dei motivi proposti.
  • L'accettazione della rinuncia e la previsione concorde della compensazione delle spese consentono alla Corte di dichiarare l'estinzione del giudizio e di regolare le spese secondo l'accordo delle parti.
  • Quando il giudizio di cassazione si estingue per rinuncia accettata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l'inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.