Cassazione Civile, Ordinanza n. 36628/2021 del 25/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La lite nasce dalla successione della madre delle parti, deceduta senza testamento. Una delle sorelle ha convenuto l'altra per ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni relitti e la condanna della convenuta al pagamento di un indennizzo per il godimento esclusivo di un immobile sito in Soave. La convenuta, costituitasi tardivamente, aveva chiesto sospensione del processo, dilazione della divisione e aveva formulato domande riconvenzionali ed eccezioni, poi dichiarate inammissibili. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva trattato le questioni preliminari; con sentenza definitiva aveva disposto la divisione ereditaria, assegnando le quote immobiliari e i conguagli. La soccombente ha proposto appello senza difensore; la controparte ha eccepito l'inammissibilità del gravame per difetto di patrocinio tecnico. La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto personalmente. Nel ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 13 e 24 Cost., degli artt. 75-99 c.p.c., dell'art. 6 TUE e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali; ha sostenuto che il diritto di difesa sarebbe liberamente esercitabile dalla parte personalmente; ha contestato inoltre la decisione di merito sulla divisione, l'assegnazione degli immobili e il conguaglio, deducendo anche il rilievo di un contratto di comodato d'uso gratuito relativo alla casa di Soave, nonché la quantificazione di alcune spese successorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile. Ha affermato che il giudizio di appello proposto personalmente dalla parte, senza un difensore munito di ius postulandi, è inesistente e non è sanabile con successivo deposito della procura; la sanatoria richiamata dalla ricorrente opera solo nelle ipotesi di nullità, non di inesistenza originaria dell'atto. Conseguentemente la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulla divisione ereditaria, sulle assegnazioni immobiliari, sul conguaglio, sul comodato e sulle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 24 Cost.
il diritto di difesa è inviolabile, ma il legislatore può disciplinarne concretamente l'esercizio prevedendo la necessità della difesa tecnica.
artt. 75-99 c.p.c.
le parti stanno in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente, salvo i casi espressamente consentiti di difesa personale da parte di chi abbia la qualità necessaria.
art. 82 c.p.c.
viene richiamato il principio della necessità del ministero del procuratore legalmente esercente.
art. 86 c.p.c.
la difesa personale è ammessa solo per chi abbia la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti al giudice adito.
art. 360 c.p.c.
il ricorso per cassazione è esperibile avverso le sentenze rese in grado di appello o in unico grado; la controricorrente lo invoca per eccepire l'inammissibilità rispetto ad atti diversi.
art. 132, comma 2, c.p.c.
la sanatoria ivi prevista presuppone un atto comunque redatto da un difensore; non opera in caso di originaria inesistenza dell'atto di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
viene applicato l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
richiamato con riferimento al contributo unificato dovuto.
art. 6 TUE
non impedisce agli Stati membri di prevedere l'obbligatorietà della difesa tecnica.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
garantisce il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, ma non esclude l'obbligo di patrocinio tecnico.
art. 42 Cost.
invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sull'assegnazione degli immobili, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 834 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla doglianza sull'assegnazione dei beni, senza scrutinio di merito.
art. 1112 c.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla divisione dei beni, senza decisione sul punto nel merito.
Massime di principio
- Nel processo civile l'obbligatorietà della difesa tecnica costituisce regola generale e non contrasta con l'art. 24 Cost., perché il diritto di difesa resta integro pur essendo esercitato attraverso un difensore abilitato.
- La parte può stare in giudizio personalmente solo nei casi espressamente previsti dalla legge e quando possieda la specifica qualità richiesta per esercitare l'ufficio di difensore; in mancanza, l'atto processuale compiuto personalmente è privo dello ius postulandi.
- L'assenza originaria del difensore abilitato determina inesistenza dell'atto di appello, situazione che non può essere sanata da una successiva procura al difensore, perché la sanatoria opera soltanto rispetto a nullità di un atto comunque formato da un difensore.
- In sede di legittimità, se il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto originario di rappresentanza tecnica nel grado precedente, restano assorbite le censure di merito sulla divisione, sull'assegnazione dei beni e sulle spese.
- Il diritto dell'Unione europea, richiamato tramite l'art. 6 TUE e l'art. 47 della Carta, tutela il diritto di difesa ma non impedisce agli ordinamenti nazionali di imporre il patrocinio obbligatorio davanti ai giudici superiori.
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