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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29519/2026 del 04/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

Il ricorrente, già condannato in appello per un fatto residuo in materia di armi, proponeva ricorso straordinario per errore di fatto contro la precedente sentenza di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso. La vicenda concreta riguardava la condanna per detenzione e porto di un'arma comune da sparo, contestata nell'ambito del capo 8, dopo che erano cadute altre contestazioni e l'originaria aggravante mafiosa. Con il primo motivo deduceva errore di fatto sulla ritenuta genericità della censura di inutilizzabilità delle intercettazioni ex artt. 191 e 270 c.p.p., sostenendo di aver indicato il procedimento di autorizzazione, la successiva esclusione dell'aggravante mafiosa e l'estraneità del fatto residuo al contesto associativo; contestava inoltre la connessione processuale e la mancata risposta alla specifica doglianza sulla conversazione del 9 agosto 2018 posta a base del capo 9. Con il secondo, terzo e quarto motivo insisteva sulla medesima questione, lamentando falsa percezione del contenuto del ricorso originario e richiamando la posizione di un coimputato rispetto al quale una analoga censura era stata accolta. Con il quinto motivo sollecitava infine una questione di legittimità costituzionale degli artt. 266, 267, 268 e 625-bis c.p.p., per il preteso difetto di tutela del controllo difensivo sul dato captativo nel giudizio per errore di fatto.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato e, in parte, proposto per ragioni non consentite nell'ambito del ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a sollecitare una revisione del giudizio di diritto compiuto nella precedente sentenza e non a far valere un vero errore di fatto. Ha inoltre osservato che la doglianza sull'inutilizzabilità delle intercettazioni era generica e non supportata da specifica allegazione degli atti rilevanti, mentre l'utilizzabilità dei risultati captativi va valutata con riguardo alla situazione processuale esistente al momento dell'acquisizione, non alle successive riqualificazioni. È rimasta assorbita la questione di costituzionalità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario per errore di fatto è deciso de plano; non può essere usato per ottenere una revisione del giudizio di diritto o per introdurre questioni estranee al perimetro dell'errore di fatto.

  • art. 191 c.p.p.

    Richiamato come norma sull'inutilizzabilità della prova, ma la Corte ritiene la censura generica e comunque infondata.

  • art. 270 c.p.p.

    La Corte ribadisce che i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili in altro procedimento se, al momento dell'acquisizione, ricorrevano le condizioni processuali che lo consentivano; la successiva riqualificazione non ne comporta automaticamente l'inutilizzabilità.

  • art. 12 c.p.p.

    È richiamato per spiegare che, nei limiti della connessione, i risultati delle captazioni possono essere spendibili anche in procedimenti diversi.

  • art. 266 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni e dell'ipotesi di illegittimità costituzionale prospettata.

  • art. 267 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni e dell'ipotesi di illegittimità costituzionale prospettata.

  • art. 268 c.p.p.

    Richiamato nel contesto delle intercettazioni e dell'ipotesi di illegittimità costituzionale prospettata.

  • art. 3 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • art. 24 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • art. 111 Cost.

    Invocato nella questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • art. 117 Cost.

    Invocato in relazione all'art. 6 CEDU nella questione di costituzionalità, rimasta assorbita.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, rimasta assorbita.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Citato solo per descrivere l'originaria aggravante mafiosa, la cui successiva esclusione non elimina l'utilizzabilità delle intercettazioni se l'acquisizione era legittima ab origine.

  • artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967

    Richiamati come disposizioni integrative dei delitti in materia di armi contestati nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. non è consentito censurare sotto forma di errore percettivo una diversa valutazione giuridica compiuta dalla sentenza impugnata; il rimedio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul diritto.
  • La deduzione di inutilizzabilità delle intercettazioni deve essere specifica e supportata dall'indicazione e dall'allegazione degli atti rilevanti; la mera affermazione che le captazioni provengano da un diverso procedimento non basta se non è documentata in modo puntuale.
  • La utilizzabilità dei risultati intercettivi in altro procedimento va verificata in relazione alla situazione processuale esistente al momento dell'acquisizione, non alla successiva riqualificazione del fatto o alla sopravvenuta esclusione dell'aggravante originaria.
  • La successiva trasformazione della contestazione da reato aggravato a reato comune non comporta automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni già legittimamente autorizzate, se al tempo dell'autorizzazione ricorrevano i presupposti processuali richiesti.
  • Le questioni di costituzionalità formulate in modo estraneo o non pertinente rispetto ai motivi dedotti possono essere dichiarate assorbite quando il ricorso è comunque inammissibile per ragioni assorbenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioni
RamiProcesso penale
SottomaterieInutilizzabilitàCaptatore informatico
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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