Cassazione Penale, Sentenza n. 7541/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione di norme processuali a pena di nullità perché la Corte d'appello avrebbe ritenuto sussistente la circostanza aggravante prevista dall'art. 615-ter, comma 3, c.p. (accesso abusivo a sistema di interesse pubblico) pur non essendola stata correttamente contestata in fatto nell'imputazione. La tesi era che la qualificazione del sistema come "di interesse pubblico" comporta componenti valutative che dovevano essere esplicitate nel capo di imputazione; la loro omissione avrebbe violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza e costituito nullità assoluta rilevabile in ogni stato del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, ritenendo che la circostanza aggravante relativa al "sistema di interesse pubblico" non fosse stata rituale¬mente contestata (essendo caratterizzata da profili valutativi non esplicitati nell'imputazione). Per effetto dell'esclusione dell'aggravante si è rideterminato il termine massimo di prescrizione, il quale è risultato estinto successivamente alla sentenza di primo grado e anteriormente alla sentenza di appello. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 615-ter cod. pen.
comma 1, comma 2 e comma 3
La Corte ha ritenuto che la circostanza aggravante del comma 3 (accesso a sistema di interesse pubblico) comporti elementi valutativi che non possono considerarsi ritualmente contestati se l'imputazione si limita ad enunciare l'accesso al sistema senza precisare la valutazione che lo qualifica come "di interesse pubblico".
art. 157 cod. pen.
Usata per determinare la prescrizione in relazione alla pena edittale risultante una volta esclusa l'aggravante; ha contribuito al calcolo del termine prescrizionale applicabile.
art. 161 cod. pen.
Richiamato insieme all'art. 157 per il corretto computo del termine di prescrizione sulla base della pena massima applicabile dopo l'esclusione dell'aggravante.
art. 522 cod. proc. pen.
principio di correlazione tra accusa e sentenza
Rilevato nella censura: l'omessa specificazione degli elementi valutativi dell'aggravante comporta violazione del principio di correlazione tra il capo di imputazione e la sentenza.
art. 178 cod. proc. pen.
La sentenza che sopravvaluta o statuisce su circostanze aggravanti non ritualmente contestate è affetta da nullità di ordine generale indicata tra le nullità assolute.
art. 179 cod. proc. pen.
Conferma che la nullità indicata dall'art. 178 è una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
art. 604 cod. proc. pen.
regole sulla motivazione della sentenza di primo grado e dell'appello
Richiamato nella doglianza circa la corrispondenza tra contestazione ed eventuale statuizione aggravante, in relazione ai limiti della decisione rispetto all'imputazione.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente ha dedotto violazione normativa riscontrabile ai sensi di questa disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
Richiamata solo in relazione alla presentazione della requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale nella procedura in Cassazione.
Massime di principio
- Se un'aggravante contiene componenti valutative (es. "sistema di interesse pubblico"), il pubblico ministero deve esplicitare nella imputazione la motivazione/valutazione che ne giustifica l'applicazione; la mera indicazione degli atti materiali non è sufficiente.
- L'omessa contestazione rituale di una circostanza aggravante caratterizzata da profili valutativi configura nullità assoluta (art. 178 e 179 c.p.p.), rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado e suscettibile di annullamento della parte di sentenza che la riconosce.
- L'esclusione di un'aggravante dal calcolo della pena può ridurre la pena edittale massima e quindi modificare il termine di prescrizione; ciò può determinare l'estinzione del reato per prescrizione anche dopo una condanna di primo grado.
- In casi simili, la difesa dovrebbe contestare tempestivamente l'insufficienza della contestazione dell'aggravante e verificare il corretto calcolo dei termini prescrizionali tenendo conto di tutte le vicende processuali.
- Le circostanze aggravanti 'materiali' (legate a fatti descrivibili oggettivamente) possono essere contestate più agevolmente in fatto; quelle 'valutative' richiedono una specifica esposizione nel capo di imputazione per garantire il diritto di difesa.
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