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Ordinanza

Ordinanza n. 5539/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la correzione di sentenza pronunciato/a da questa Sezione sul ricorso 7347 del 2016;

Giustizia amministrativa201607347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaaltro

Atto impugnato: Omissione, nella sentenza del Consiglio di Stato, della distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore antistatario della parte appellata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (parte istante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha presentato istanza di correzione di errore materiale della sentenza del Consiglio di Stato n. 6685 del 29 luglio 2022, rilevando l'omessa distrazione delle spese di giudizio in favore del difensore della parte appellata, che si era dichiarato antistatario. L'omissione è stata dedotta come mera svista materiale, anziché come vizio di attività o di giudizio, in quanto la dichiarazione di anticipazione delle spese e la richiesta di distrazione rendevano la relativa pronuncia sostanzialmente obbligata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che l'omessa distrazione delle spese, quando il difensore abbia dichiarato di averle anticipate e abbia formulato la relativa richiesta, costituisca un'omissione materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a., poiché la distrazione non implica, di regola, una valutazione discrezionale del giudice e accede al decisum della controversia senza autonoma rilevanza formale. Ha quindi corretto il dispositivo della sentenza n. 6685 del 2022, sostituendo le parole «in favore di parte appellata» con «in favore del difensore antistatario». Non ha disposto nulla sulle spese del procedimento di correzione, ritenuto di carattere sostanzialmente amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Consente la correzione degli errori e delle omissioni materiali contenuti nelle sentenze e nei provvedimenti del giudice amministrativo.

  • art. 86, comma 3, c.p.a.

    Prevede gli adempimenti di annotazione della correzione a cura della Segreteria.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all'art. 93 c.p.c., per la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato per la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averle anticipate.

Massime di principio

  • L'omessa distrazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario integra un'omissione materiale correggibile mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a., purché il difensore abbia dichiarato di aver anticipato le spese e abbia formulato la richiesta di distrazione.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, in presenza della dichiarazione di anticipazione e della relativa richiesta, costituisce una pronuncia sostanzialmente obbligata e, di regola, non richiede un'autonoma valutazione giudiziale.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale previsto dall'art. 86 c.p.a. ha carattere sostanzialmente amministrativo; per tale procedimento non occorre, di regola, provvedere sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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