Cassazione Civile, Ordinanza n. 13802/2024 del 17/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di alcuni infermieri in servizio presso un ospedale pubblico volta a ottenere il pagamento di una retribuzione aggiuntiva per il tempo necessario alla vestizione della divisa di lavoro, qualificato come tempo di lavoro e stimato in venti minuti per ciascun turno. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto al compenso a decorrere da gennaio 2009 e la decisione era stata confermata in appello. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre censure: 1) nullità/motivazione apparente della sentenza d'appello per avere la corte territoriale motivato per relationem sulla dedotta ultrapetizione senza adeguata risposta alle specifiche doglianze; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. e del d.lgs. 66/2003, assumendo che non fosse stata provata l'effettiva durata del tempo impiegato né la soggezione a potere eterodiretto; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancato rilievo dell'asserita ultrapetizione del primo giudice, che avrebbe riconosciuto il diritto dal 2009 pur in assenza di specifica domanda temporale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione per relationem e all'ultrapetizione, e inammissibile il secondo perché diretto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove testimoniali.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto legittima la motivazione per relationem della sentenza d'appello, sufficiente perché la corte territoriale aveva mostrato di condividere il percorso del primo giudice in relazione alla domanda dei lavoratori interpretata anche alla luce delle schede allegate. Ha inoltre affermato che il secondo motivo era inammissibile, poiché sotto l'apparente denuncia di violazione di legge mirava in realtà a contestare la valutazione del fatto e delle prove compiuta dai giudici di merito. Infine, ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che la domanda dei lavoratori poteva essere individuata complessivamente dagli atti e dai documenti richiamati nel ricorso introduttivo, secondo il principio per cui nel rito del lavoro la nullità del ricorso sussiste solo quando non sia possibile identificare oggetto e causa petendi attraverso l'esame complessivo dell'atto. Conseguentemente, l'azienda è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario, e alla corresponsione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
La Corte distingue tra vizio di motivazione/nullità della sentenza e violazione di legge, ribadendo che il motivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 112 c.p.c.
La domanda va interpretata in base al suo complesso contenuto processuale; non vi è ultrapetizione se il giudice si limita a individuare il petitum e la causa petendi dagli atti e dai documenti richiamati.
art. 113 c.p.c.
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma senza autonoma ratio decidendi nel rigetto.
art. 132 n. 4 c.p.c.
La motivazione è nulla solo se meramente apparente; è sufficiente una motivazione sintetica che renda percepibile la condivisione del ragionamento del primo giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione, che può essere anche concisa purché effettiva.
art. 2103 c.c.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione, ritenendo inammissibile la censura per difetto di attacco al merito fattuale.
d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
Richiamato nel motivo di ricorso; la censura è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. in L. n. 221 del 2012
È richiamato solo per il domicilio digitale dei difensori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice di secondo grado mostri, anche sinteticamente, di avere esaminato i motivi di gravame e di condividere il percorso logico della decisione di primo grado; è invece nulla la motivazione meramente adesiva e acritica.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove, poiché la Cassazione non è un terzo grado di merito.
- Nel rito del lavoro, la nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto o della causa petendi sussiste solo se la domanda non sia individuabile dall'esame complessivo dell'atto e dei documenti richiamati; non è necessaria una formulazione formale perfettamente analitica.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice individua il contenuto della domanda sulla base dell'insieme degli atti processuali e delle allegazioni, purché non attribuisca un bene della vita del tutto estraneo alla pretesa dedotta.
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