Cassazione Penale, Sentenza n. 48282/2023 del 04/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della condanna per partecipazione ad associazione con finalita di terrorismo (art. 270-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del diritto al contraddittorio per l'utilizzo, in dibattimento, di dichiarazioni rese da una testimone alla polizia giudiziaria svizzera; 2) illegittima utilizzazione di atti acquisiti tramite rogatorie internazionali e ordine europeo d'indagine (Svizzera, Turchia, Germania), con particolare rilievo sulla presunta inesistenza di registrazioni audio delle trascrizioni; 3) carenze e contraddizioni nella motivazione circa la prova della partecipazione a combattimenti/ addestramento e sull'appartenenza all'organizzazione terroristica; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e insufficiente valutazione degli elementi favorevoli quali assenza di precedenti, giovane eta, collaborazione con ONG e con le forze di polizia; 5) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. relativamente al giudizio sulle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i profili di doglianza: 1) l'utilizzo delle dichiarazioni rese in Svizzera era stato valutato correttamente distinguendo le dichiarazioni confermate, quelle riconosciute veritiere nel dibattimento e quelle contrastanti dichiarate inutilizzabili; 2) gli atti acquisiti mediante rogatorie e ordine europeo sono utilizzabili perche regolati dalla prevalenza del diritto UE e dalle convenzioni internazionali, con presunzione di legittimita dell'attivita svolta dalle autorita straniere e non applicabilita dell'art. 729-bis nel caso di trasmissione su richiesta; inoltre il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale esclusione degli atti avrebbe modificato il convincimento giudiziario; 3) la motivazione della Corte d'assise d'appello sulla responsabilita e sulle circostanze attenuanti e stata ritenuta logica e sufficiente, e il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche e un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e il ricorso e stato respinto.
Norme richiamate
art. 270-bis cod. pen.
Norma che incrimina la partecipazione ad associazione con finalita di terrorismo, applicata per valutare la responsabilita per partecipazione a Jahbat Al Nusra e sue articolazioni.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b), c), e)
Criteri di impugnazione per cassazione; il ricorso e stato esaminato nelle parti che attengono a vizio di diritto, inosservanza norme procedurali e motivazione.
art. 500 cod. proc. pen.
Regola sulla contestazione delle dichiarazioni del testimone in dibattimento; la Corte ha applicato la distinzione tra dichiarazioni confermate, contrastanti o riconosciute veritiere dal testimone nel dibattimento.
art. 238 cod. proc. pen.
Prevede modalita di acquisizione di atti di autorita straniere; utilizzato per giustificare l'acquisizione degli atti di rogatoria.
art. 729-bis cod. proc. pen.
Disposizione relativa alla documentazione spontaneamente trasmessa da autorita straniere; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma al caso di trasmissione su richiesta mediante rogatoria/ordine europeo.
art. 78 disp. att. cod. proc. pen.
Norme di coordinamento procedurale con le autorita straniere; la Corte lo ha richiamato in combinato disposto con l'art. 238 per la legittima acquisizione degli atti esteri.
art. 696 cod. proc. pen.
Richiamato per affermare la prevalenza, nei rapporti con Stati membri UE, del diritto dell'Unione e delle convenzioni internazionali rispetto alle norme del Libro XI del codice.
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
Strumento internazionale che disciplina l'assistenza giudiziaria tra Stati e legittima l'utilizzo di atti acquisiti tramite rogatoria secondo principi di reciproca fiducia.
Accordo bilaterale Italia-Svizzera
Normativa integrativa che regola l'assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, richiamata per la legittimita degli atti acquisiti dalla Svizzera.
art. 133 cod. pen.
Elenca elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato e ritenuto prevalenti elementi ostativi come la gravita, la prosecuzione della condotta e la mancanza di resipiscenza.
art. 62-bis cod. pen.
Norma che disciplina le attenuanti previste dall'art. 133; richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto che la valutazione lasciata al giudice del merito fosse adeguata e motivata.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; applicata a seguito della dichiarazione di inammissibilita del ricorso.
Massime di principio
- Le dichiarazioni rese da testimoni all'estero possono essere utilizzate in dibattimento se il teste in sede dibattimentale le conferma o le giudica veritiere; se sono contrastanti sono valutabili solo ai fini della credibilita e possono essere escluse.
- Gli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale o ordine europeo di indagine sono presumibilmente legittimi e utilizzabili in Italia in base al diritto dellUnione e alle convenzioni internazionali; il ricorrente deve dimostrare che la loro esclusione avrebbe inciso sul risultato processuale per ottenere rimedio in Cassazione.
- La valutazione della prova e la decisione sul riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche costituiscono apprezzamenti di fatto del giudice di merito non sindacabili in cassazione se la motivazione e non contraddittoria e rende conto degli elementi decisivi.
- Per censurare lutilizzabilita di prove straniere occorre allegare e dimostrare in modo preciso il vizio e la sua incidenza sul convincimento del giudice, altrimenti la censura risulta aspecifica e inammissibile.
- La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso indichino concretamente quali risultanze andrebbero espunte e come cio influirebbe sulla cosiddetta prova di resistenza; mere contestazioni generiche della valutazione di merito non risultano sufficienti.
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