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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48282/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per partecipazione ad associazione con finalita di terrorismo (art. 270-bis c.p.). Il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del diritto al contraddittorio per l'utilizzo, in dibattimento, di dichiarazioni rese da una testimone alla polizia giudiziaria svizzera; 2) illegittima utilizzazione di atti acquisiti tramite rogatorie internazionali e ordine europeo d'indagine (Svizzera, Turchia, Germania), con particolare rilievo sulla presunta inesistenza di registrazioni audio delle trascrizioni; 3) carenze e contraddizioni nella motivazione circa la prova della partecipazione a combattimenti/ addestramento e sull'appartenenza all'organizzazione terroristica; 4) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e insufficiente valutazione degli elementi favorevoli quali assenza di precedenti, giovane eta, collaborazione con ONG e con le forze di polizia; 5) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. relativamente al giudizio sulle attenuanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i profili di doglianza: 1) l'utilizzo delle dichiarazioni rese in Svizzera era stato valutato correttamente distinguendo le dichiarazioni confermate, quelle riconosciute veritiere nel dibattimento e quelle contrastanti dichiarate inutilizzabili; 2) gli atti acquisiti mediante rogatorie e ordine europeo sono utilizzabili perche regolati dalla prevalenza del diritto UE e dalle convenzioni internazionali, con presunzione di legittimita dell'attivita svolta dalle autorita straniere e non applicabilita dell'art. 729-bis nel caso di trasmissione su richiesta; inoltre il ricorrente non ha dimostrato che l'eventuale esclusione degli atti avrebbe modificato il convincimento giudiziario; 3) la motivazione della Corte d'assise d'appello sulla responsabilita e sulle circostanze attenuanti e stata ritenuta logica e sufficiente, e il giudizio sul diniego delle attenuanti generiche e un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se motivato. Conseguentemente il ricorrente e stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e il ricorso e stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 270-bis cod. pen.

    Norma che incrimina la partecipazione ad associazione con finalita di terrorismo, applicata per valutare la responsabilita per partecipazione a Jahbat Al Nusra e sue articolazioni.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b), c), e)

    Criteri di impugnazione per cassazione; il ricorso e stato esaminato nelle parti che attengono a vizio di diritto, inosservanza norme procedurali e motivazione.

  • art. 500 cod. proc. pen.

    Regola sulla contestazione delle dichiarazioni del testimone in dibattimento; la Corte ha applicato la distinzione tra dichiarazioni confermate, contrastanti o riconosciute veritiere dal testimone nel dibattimento.

  • art. 238 cod. proc. pen.

    Prevede modalita di acquisizione di atti di autorita straniere; utilizzato per giustificare l'acquisizione degli atti di rogatoria.

  • art. 729-bis cod. proc. pen.

    Disposizione relativa alla documentazione spontaneamente trasmessa da autorita straniere; la Corte ha ritenuto non applicabile la norma al caso di trasmissione su richiesta mediante rogatoria/ordine europeo.

  • art. 78 disp. att. cod. proc. pen.

    Norme di coordinamento procedurale con le autorita straniere; la Corte lo ha richiamato in combinato disposto con l'art. 238 per la legittima acquisizione degli atti esteri.

  • art. 696 cod. proc. pen.

    Richiamato per affermare la prevalenza, nei rapporti con Stati membri UE, del diritto dell'Unione e delle convenzioni internazionali rispetto alle norme del Libro XI del codice.

  • Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale

    Strumento internazionale che disciplina l'assistenza giudiziaria tra Stati e legittima l'utilizzo di atti acquisiti tramite rogatoria secondo principi di reciproca fiducia.

  • Accordo bilaterale Italia-Svizzera

    Normativa integrativa che regola l'assistenza giudiziaria tra Italia e Svizzera, richiamata per la legittimita degli atti acquisiti dalla Svizzera.

  • art. 133 cod. pen.

    Elenca elementi per la valutazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha valutato e ritenuto prevalenti elementi ostativi come la gravita, la prosecuzione della condotta e la mancanza di resipiscenza.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma che disciplina le attenuanti previste dall'art. 133; richiamata nella censura ma la Corte ha ritenuto che la valutazione lasciata al giudice del merito fosse adeguata e motivata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna al pagamento delle spese del procedimento per il ricorrente in caso di rigetto; applicata a seguito della dichiarazione di inammissibilita del ricorso.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da testimoni all'estero possono essere utilizzate in dibattimento se il teste in sede dibattimentale le conferma o le giudica veritiere; se sono contrastanti sono valutabili solo ai fini della credibilita e possono essere escluse.
  • Gli atti acquisiti mediante rogatoria internazionale o ordine europeo di indagine sono presumibilmente legittimi e utilizzabili in Italia in base al diritto dellUnione e alle convenzioni internazionali; il ricorrente deve dimostrare che la loro esclusione avrebbe inciso sul risultato processuale per ottenere rimedio in Cassazione.
  • La valutazione della prova e la decisione sul riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche costituiscono apprezzamenti di fatto del giudice di merito non sindacabili in cassazione se la motivazione e non contraddittoria e rende conto degli elementi decisivi.
  • Per censurare lutilizzabilita di prove straniere occorre allegare e dimostrare in modo preciso il vizio e la sua incidenza sul convincimento del giudice, altrimenti la censura risulta aspecifica e inammissibile.
  • La Corte di Cassazione richiede che i motivi di ricorso indichino concretamente quali risultanze andrebbero espunte e come cio influirebbe sulla cosiddetta prova di resistenza; mere contestazioni generiche della valutazione di merito non risultano sufficienti.

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