Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2474/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento della deliberazione del Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia per le PMI costituito ex art. 2, comma 100 della Legge n. 661/1996 assunta in data 30.08.2022 e comunicata in data 06.09.2022, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della garanzia prestata dal Fondo relativamente ad un finanziamento chirografario di importo pari ad € 300.000,00 concesso da Volksbank - Banca Popolare dell'Alto Adige s.p.a. a favore di Mas Roof s.r.l., nonché di tutti gli ulteriori atti del procedimento, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento del 9 febbraio 2021, e di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi.

Giustizia amministrativa202213905

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Gestore del Fondo di Garanzia per le PMI che ha dichiarato l'inefficacia della garanzia relativa a un finanziamento chirografario di 300.000 euro

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (gestore del Fondo)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La banca ricorrente, ammessa al Fondo di garanzia per le PMI in relazione a un finanziamento concesso a una startup innovativa, ha impugnato la deliberazione con cui il Gestore ha dichiarato inefficace la garanzia precedentemente riconosciuta. Il provvedimento era fondato sull'asserita violazione delle disposizioni attuative del Fondo, poiché la banca avrebbe acquisito, senza preventiva richiesta di conferma della garanzia, una garanzia reale costituita da un patto compensativo. La ricorrente contestava quindi la declaratoria di inefficacia e gli ulteriori atti del procedimento, inclusa la comunicazione di avvio. Il Gestore ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e l'inadempimento degli obblighi connessi all'attivazione della garanzia. Il Ministero dello sviluppo economico ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione. Ha rilevato che la deliberazione impugnata non incide sul momento genetico dell'ammissione al Fondo e non contesta l'inesistenza originaria di un presupposto o requisito necessario per ottenere il beneficio. Essa riguarda invece un successivo inadempimento della banca agli obblighi di comunicazione e protezione connessi alla garanzia già concessa. La controversia attiene pertanto alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, specificamente all'erogazione e all'attivazione della garanzia. In tale fase la posizione del privato è qualificata come diritto soggettivo, la cui tutela spetta al giudice ordinario, salvo che si discuta di un previo annullamento o di una revoca in autotutela per vizi di legittimità o contrasto con il pubblico interesse. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 100, lett. a), l. 662/1996

    Costituisce la base normativa del Fondo di garanzia per le PMI.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Richiamati in relazione all'avvio del procedimento volto alla declaratoria di inefficacia della garanzia.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riassunzione della causa davanti al giudice munito di giurisdizione dopo la declinatoria del giudice amministrativo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a sovvenzioni e garanzie pubbliche, il riparto di giurisdizione deve distinguere la fase genetica di concessione o ammissione al beneficio dalla fase successiva di esecuzione del rapporto.
  • Quando l'amministrazione o il gestore del Fondo contesta, dopo l'ammissione al beneficio, l'inadempimento del beneficiario o dell'istituto finanziatore agli obblighi di comunicazione e protezione connessi all'attivazione della garanzia, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria, poiché riguarda una posizione di diritto soggettivo nella fase esecutiva del rapporto.
  • La giurisdizione amministrativa permane, invece, quando la controversia riguarda il momento genetico dell'ammissione al beneficio, inclusa la contestazione dell'originaria mancanza di un presupposto o requisito necessario, oppure un previo annullamento o una revoca in autotutela per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione consente alla parte interessata di riassumere il giudizio davanti al giudice ordinario nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.