Regolamento (UE) 2018/1980
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'autorizzazione già concessa nel 2017 per preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate, adeguandone i termini sulla base di una nuova valutazione scientifica dell'EFSA. Viene ampliata la fonte botanica ammissibile, includendo anche la colza, e le specifiche delle lecitine per mangimi vengono allineate a quelle previste per le lecitine come additivi alimentari. Sono inoltre disciplinate misure transitorie per la commercializzazione e l'uso delle scorte già prodotte e etichettate prima delle nuove date di applicazione.
Modifica i termini dell'autorizzazione di preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi identificati come 1c322i e alle relative premiscele, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti tali additivi, destinati a tutte le specie animali. Riguarda gli operatori del settore dei mangimi che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano tali prodotti nell'Unione europea. Prevede regole transitorie distinte per prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e ad animali non da produzione alimentare, nonché una data finale di autorizzazione fissata al 6 luglio 2027.
Modifica dell'autorizzazione di preparati di lecitine come additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1980 della Commissione interviene sul regime autorizzatorio dei preparati di lecitine liquide, lecitine idrolizzate e lecitine disoleate già autorizzati per l'alimentazione animale dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325. L'intervento è motivato da una domanda di modifica dei termini dell'autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, con l'obiettivo di allineare le specifiche delle lecitine per mangimi a quelle delle lecitine usate come additivi alimentari e di estendere l'impiego della colza come nuova fonte.
Base giuridica e valutazione scientifica
La Commissione richiama il quadro generale del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale. La modifica è adottata in esito alla valutazione dell'EFSA, che nel parere del 12 giugno 2018 ha confermato la conformità delle lecitine di diverse origini botaniche alle specifiche pertinenti e ha ritenuto che l'aggiunta della colza come fonte supplementare non incida negativamente sulla salute animale, sulla salute umana o sull'ambiente, né sull'efficacia come emulsionante. L'Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni particolari per il monitoraggio post-market.
Ambito tecnico dell'additivo e requisiti di composizione
L'allegato qualifica l'additivo come additivo tecnologico appartenente al gruppo funzionale degli emulsionanti. Sono ammesse preparazioni di lecitine e lecitine idrolizzate in forma liquida, nonché di lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate in forma solida. Le sostanze possono essere ottenute da semi di soia, girasole o colza. Il testo riporta inoltre le specifiche tecniche dell'additivo, tra cui:
- sostanze insolubili in acetone non inferiori al 60,0 % per le lecitine e le lecitine disoleate, e non inferiori al 56,0 % per le forme idrolizzate;
- perdita all'essiccazione non superiore al 2 % (105 °C, 1 ora);
- materia insolubile in toluene non superiore allo 0,3 %;
- indice di acidità entro i limiti fissati per ciascuna forma;
- indice di perossidi pari o inferiore a 10.
Etichettatura e condizioni di utilizzo
L'allegato impone che le forme utilizzate siano indicate sull'etichetta dell'additivo per mangimi e delle premiscele. Il regolamento conferma l'impiego per tutte le specie animali e rinvia, per la caratterizzazione dell'additivo, alle specifiche del regolamento (UE) n. 231/2012 e ai test corrispondenti della monografia FAO JECFA sulla lecitina.
Periodo di autorizzazione
Per l'additivo 1c322i il periodo di autorizzazione è fissato fino al 6 luglio 2027. Tale dato sostituisce o integra i termini previgenti contenuti nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325.
Misure transitorie
Il regolamento prevede un regime transitorio per consentire l'esaurimento delle scorte già prodotte ed etichettate secondo le regole anteriori:
- gli additivi 1c322i, 1c322ii e 1c322iii e le relative premiscele prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2019 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2020, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare, prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2021, possono parimenti continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'autorizzazione vigente
L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2325 con l'allegato del nuovo regolamento, aggiornando i termini dell'autorizzazione dei preparati di lecitine come additivi per mangimi.
Presupposti della modifica e valutazione EFSA
La Commissione richiama l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. L'EFSA, nel parere del 12 giugno 2018, ha concluso che le lecitine di diverse origini botaniche e le loro forme rispettano le specifiche degli additivi alimentari e che l'uso della colza come fonte supplementare non altera le precedenti conclusioni di sicurezza ed efficacia. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato.
Specifiche dell'additivo e ambito tecnico
L'allegato qualifica l'additivo come additivo tecnologico del gruppo funzionale degli emulsionanti. Sono contemplate preparazioni di lecitine e lecitine idrolizzate in forma liquida e di lecitine disoleate e lecitine idrolizzate disoleate in forma solida, ottenute da semi di soia, girasole o colza. Sono indicati requisiti di composizione e purezza, tra cui percentuali minime di sostanze insolubili in acetone, limiti di perdita all'essiccazione, materia insolubile in toluene, indice di acidità e indice di perossidi.
Obblighi di etichettatura
L'allegato prevede che le forme utilizzate siano indicate sull'etichetta dell'additivo per mangimi e delle premiscele.
Periodo di autorizzazione
Per l'additivo 1c322i è fissata la fine del periodo di autorizzazione al 6 luglio 2027.
Misure transitorie per additivi e premiscele
Gli additivi 1c322i, 1c322ii e 1c322iii e le premiscele contenenti tali additivi, se prodotti ed etichettati prima del 2 luglio 2019 conformemente alle norme precedenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Misure transitorie per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi dell'allegato I, se prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2020 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte quando destinati ad animali da produzione alimentare.
Misure transitorie per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare
I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti gli additivi dell'allegato I, se prodotti ed etichettati prima del 2 gennaio 2021 secondo le norme previgenti, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte quando destinati ad animali non da produzione alimentare.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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