Cassazione Civile, Sentenza n. 549/2020 del 15/01/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2006, relativo a IRPEF e addizionali, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. L’accertamento, originato da un processo verbale di constatazione, recuperava costi ritenuti indeducibili e contestava maggiori ricavi non dichiarati sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate: un conto era intestato al contribuente, due alla moglie e uno alla figlia. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Piemonte, con sentenza n. 60/38/12 depositata il 20 giugno 2012, aveva invece accolto l’appello principale dell’Agenzia e respinto l’appello incidentale del contribuente, confermando integralmente l’accertamento. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi. I primi due denunciavano la violazione dei principi di terzietà e contraddittorio e carenze motivazionali, assumendo che la CTR avesse recepito le deduzioni dell’Ufficio senza confrontarsi adeguatamente con le difese sui costi e sui movimenti bancari. Il terzo deduceva, da un lato, la carenza di motivazione dell’avviso e, dall’altro, la violazione delle regole sugli accertamenti bancari, sostenendo che la presunzione fosse stata applicata anche ai prelevamenti di un lavoratore autonomo e ai conti intestati ai familiari senza prova della fittizietà delle intestazioni. Il quarto contestava la motivazione sulla riferibilità al contribuente dei conti della moglie e della figlia e delle relative operazioni. Il quinto censurava il recupero dei costi sotto il profilo dell’inerenza. Il sesto e il settimo lamentavano carenze motivazionali e l’omessa indicazione analitica o allegazione degli estratti conto nell’avviso. L’ottavo denunciava ulteriori carenze motivazionali sui costi e sui movimenti bancari.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi due motivi: le censure erano cumulate in modo da non consentire un esame separato oppure generiche, e il contraddittorio davanti a un giudice terzo era stato rispettato. Del terzo motivo ha dichiarato inammissibile la censura sul difetto di motivazione dell’avviso, perché il ricorso non ne aveva trascritto il contenuto né indicato o documentato la sua produzione nel giudizio di merito; ha invece accolto la censura relativa ai prelevamenti bancari. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, la presunzione legale relativa sui prelevamenti non giustificati opera per i titolari di reddito d’impresa, non per i lavoratori autonomi: per questi ultimi resta applicabile ai versamenti, rispetto ai quali grava sul contribuente l’onere di provare analiticamente l’estraneità a fatti imponibili. Il quarto, sesto e settimo motivo sono stati respinti: la CTR aveva adeguatamente accertato, sulla base di elementi sintomatici, la riferibilità al contribuente delle operazioni sui conti intestati ai familiari; le contestazioni sull’indicazione o allegazione delle movimentazioni erano infondate, essendo noto al contribuente il contenuto del processo verbale di constatazione. Il quinto e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti alla ragione della ripresa, fondata sulla mancata prova della certezza dei costi, e non sulla loro inerenza in sé; la documentazione prodotta non soddisfaceva l’onere probatorio del contribuente. La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al profilo dei prelevamenti, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto e rinviato alla CTR del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su conto corrente, dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti a fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.
Per il professionista o lavoratore autonomo la presunzione legale di maggior reddito derivante dalle movimentazioni bancarie continua a operare per i versamenti, rispetto ai quali il contribuente deve dimostrare analiticamente l’estraneità a fatti imponibili; non opera invece per i prelevamenti.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il secondo perchè si risolve in una critica generica all’argomentazione svolta dal giudice di merito, non essendo indicati, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, i fatti controversi e decisivi oggetto di discussione tra le parti rispetto ai quali è denunciata la carenza motivazionale della pronuncia impugnata, che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.
La censura motivazionale è inammissibile se non individua specificamente i fatti controversi e decisivi discussi tra le parti e non chiarisce in che modo il loro esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Il terzo motivo è inammissibile nella parte in cui la censura è riferita all’omesso rilievo, da parte del giudice tributario d’appello, della nullità dell’avviso di accertamento per difetto di motivazione, non essendone stato trascritto il contenuto in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 28 giugno 2017, n. 16147; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14676; Cass. sez. 5, 13 febbraio 2015, n. 2928; Cass. sez. 5, 17 ottobre 2014, n. 22003; Cass. sez. 5, 19 aprile 2013, n. 9536), nè avendone il ricorrente allegato copia o indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito, così da porre la Corte in condizione di potere esprimere il sindacato richiesto.
Chi impugna in cassazione un avviso per difetto di motivazione deve riprodurne il contenuto rilevante oppure allegarlo o indicare puntualmente quando e dove sia stato prodotto nel giudizio di merito, così da consentire alla Corte il controllo richiesto.
D.P.R. n. 917/1986, art. 54
Le censure ivi esposte risultano inconferenti con la ratio decidendi propria della decisione impugnata, che ha giustificato la ripresa a tassazione non per il difetto di inerenza in sè dei costi, ma per il difetto di prova (pacificamente gravante sul contribuente: cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 settembre 2018, n. 21767; Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2017, n. 13300; Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10269; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7701) della certezza dei costi medesimi.
La ripresa di costi dedotti può fondarsi sulla mancata prova della loro certezza; una censura incentrata soltanto sull’inerenza non è pertinente quando non corrisponde alla ragione effettiva della decisione impugnata.
Massime di principio
- Per i titolari di reddito da lavoro autonomo, la presunzione legale relativa prevista per le indagini bancarie resta applicabile ai versamenti non giustificati; il contribuente deve provarne analiticamente l’estraneità a fatti imponibili. La presunzione non si estende ai prelevamenti, essendo venuta meno l’equiparazione tra attività professionale e attività d’impresa su questo specifico punto.
- Le indagini bancarie possono riguardare anche conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente. La riferibilità sostanziale delle operazioni al contribuente può essere desunta, in base alle circostanze concrete, da elementi sintomatici quali la stretta contiguità familiare, l’inadeguata capacità reddituale dei familiari, l’infedeltà della dichiarazione e la compatibilità dell’attività svolta dal contribuente con la maggiore redditività riscontrata.
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa o insufficiente motivazione formulata secondo il testo dell’art. 360, comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, deve identificare i fatti controversi e decisivi discussi tra le parti e spiegare la loro incidenza sull’esito della lite; una critica generica alla motivazione non è sufficiente.
- La contestazione in cassazione della motivazione dell’avviso di accertamento richiede che il ricorrente ne riproduca il contenuto rilevante o fornisca indicazioni puntuali sulla sua produzione nel giudizio di merito, in modo da rendere possibile il controllo della Corte.
- Chi deduce costi in diminuzione del reddito deve provarne la certezza. Se la ripresa a tassazione è fondata sul difetto di tale prova, una censura che si limiti a discutere l’inerenza dei costi è inconferente rispetto alla ratio decidendi.
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