Ordinanza n. 2947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro provvedimenti amministrativi fondati sulla ritenuta inaffidabilità dell’interessato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’interessato ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. per la riforma dell’ordinanza del TAR Puglia che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non risultano esposti analiticamente i singoli motivi di appello; emerge tuttavia che il gravame contestava la rilevanza attribuita alle vicende penali dell’istante e prospettava profili di pregiudizio nelle more del giudizio di primo grado. Il giudice ha esaminato i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto insussistente una ragionevole probabilità di accoglimento, osservando che, indipendentemente dagli esiti dei procedimenti penali a carico dell’interessato, le vicende nelle quali egli era coinvolto costituiscono fatti storici rilevanti e sono idonee, nell’ambito dell’ampia discrezionalità riconosciuta all’Amministrazione nella materia, a fondare una prognosi di inaffidabilità posta a base dei provvedimenti impugnati. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto recessivo l’interesse dell’appellante rispetto all’interesse delle amministrazioni a scongiurare rischi per la sicurezza pubblica durante la pendenza del giudizio di primo grado. Non ha pronunciato sulle spese, poiché le amministrazioni appellate non si sono costituite. Ha inoltre dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in considerazione del decreto della Commissione competente.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte appellante.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato.
Massime di principio
- Nelle valutazioni amministrative dirette a stabilire l’affidabilità di una persona ai fini della tutela della sicurezza pubblica, le vicende giudiziarie possono rilevare come fatti storici autonomamente apprezzabili, anche a prescindere dall’esito dei procedimenti penali, purché siano valutate dall’Amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità.
- In sede cautelare, l’ampia discrezionalità amministrativa nelle valutazioni di affidabilità e sicurezza pubblica limita il fumus boni iuris quando gli elementi storici posti a fondamento del provvedimento risultino astrattamente idonei a sostenere una prognosi di inaffidabilità.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse individuale dell’istante può risultare recessivo rispetto all’interesse pubblico alla prevenzione di rischi per la sicurezza pubblica durante la pendenza del giudizio di merito.
- La mancata costituzione delle amministrazioni appellate comporta, nella pronuncia cautelare, la mancata liquidazione delle spese di lite.
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