Cassazione Penale, Sentenza n. 14828/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra sentenze di condanna già aggregate e altra sentenza della Corte d'appello del 17/05/2021, sostenendo che fra le condotte sussisteva una correlazione e un progetto criminoso unitario tale da imporre il cumulo come continuazione in sede esecutiva. Il Tribunale di Taranto aveva rifiutato la richiesta ritenendo che l'eterogeneità delle modalità, dei contesti territoriali e delle condotte ostasse al riconoscimento di un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Ha confermato che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, la continuazione richiede la dimostrazione di un "programma criminoso" unitario, progettato nelle sue linee essenziali; ha ritenuto invece che le condotte di Magnolo fossero eterogenee, commesse in contesti territoriali diversi e indicative di una propensione alla delinquenza (fattispecie riconducibile ad istituti quali recidiva/abitudinarietà e non alla continuazione). Ha quindi respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione in sede esecutiva: richiede che le violazioni contestate costituiscano parte integrante di un unico programma criminoso originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non si applica quando la reiterazione è espressione di un "programma di vita" delinquenziale.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Prevede il cumulo speciale delle pene in caso di continuazione; combinato con l'art. 671 cod. proc. pen. consente un trattamento sanzionatorio mitigato se è dimostrata l'unità del programma criminoso.
art. 624 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al furto; menzionata tra i reati oggetto di valutazione ai fini della continuazione (nessuna citazione testuale nel provvedimento).
art. 625, comma primo, nn. 4 e 7 cod. pen.
Circostanze aggravanti o fattispecie connesse al reato di furto/violenza; indicate tra le condotte contestate, utili a definire la natura e le modalità dei reati ma non decisive per il riconoscimento della continuazione se manca il programma unitario.
art. 61, comma primo, n. 2 cod. pen.
Circostanze che qualificano il reato (es. recidiva o parametri aggravanti); citata nel quadro fattuale per descrivere i reati commessi.
art. 99, comma quarto cod. pen.
Rilevante nel computo delle circostanze personali e dettami sanzionatori; citata fra le norme applicabili alle fattispecie contestate.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231
Norma del decreto 231 richiamata tra le imputazioni; indicativa del tipo di fattispecie amministrativo-penale rilevata nel giudizio.
Sez. giurisprudenziali citate (es. Sez. 5, n. 10917/2012; Sez. 1, n. 37555/2015 ecc.)
La giurisprudenza di legittimità interpreta la continuazione come applicabile solo quando è dimostrabile un progetto criminoso unitario e preordinato: non può fondarsi su mere congetture o indici presuntivi; deve escludere che la reiterazione derivi da una "scelta di vita" delinquenziale che rientra in istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la determinazione in 3.000 euro.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. richiede la prova di un "programma criminoso" unitario e originariamente progettato; non basta la mera reiterazione di reati.
- Condotte eterogenee, commesse in contesti territoriali diversi o con modalità sostanzialmente differenti, ostano al riconoscimento della continuazione.
- La verifica della continuazione non può basarsi su congetture o presunzioni generiche: è necessario un concreto riscontro probatorio dell'unità progettuale dei reati.
- La reiterazione delinquenziale che esprime una propensione alla criminalità va valutata con strumenti diversi (recidiva, abitualità, professionalità nel reato) e non favorisce l'applicazione della continuazione, che è orientata a un "favor rei".
- In sede esecutiva chi chiede il riconoscimento della continuazione deve produrre elementi che dimostrino finalità e progettualità comuni (tempo, modalità, mezzo, fine comune) tra le condotte ritenute collegate.
- Se i reati risultano commessi in aree non contigue o con obiettivi diversi, la probabilità di successo di una istanza di riconoscimento della continuazione è bassa.
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