Cassazione Penale, Sentenza n. 20178/2024 del 21/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello che dichiarava inammissibile l'istanza di revocazione della confisca di prevenzione. Due motivi: 1) violazione dell'art. 525 c.p.p., per deposito del provvedimento tre giorni dopo l'udienza (presunta violazione del principio di immediatezza della deliberazione); 2) violazione dell'art. 28 d.lgs. n. 159/2011: si contestava che le dichiarazioni di Gaetano Sassieri dovessero essere considerate prova nuova idonea alla revocazione, sostenendo che la circostanza della presenza del ricorrente al rogito non escludeva che egli fosse stato assente o distratto nel momento del pagamento in contanti, elemento decisivo per valutare la proporzione tra risorse lecite e bene acquistato.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il vizio relativo al deposito differito, affermando che il principio di immediatezza dell'art. 525 c.p.p. non è applicabile al procedimento di prevenzione: il collegio può riservare la decisione, deliberare successivamente e acquisire eventuali elementi sopravvenuti, nel rispetto del contraddittorio (richiamate precedenti decisioni di legittimità). Sul secondo motivo ha confermato che le dichiarazioni di Sassieri non costituiscono 'prova nuova' ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, poiché la circostanza contestata era nota fin dalla stipula dell'atto e dunque doveva essere dedotta nel giudizio di primo grado; la prova rilevante per la revocazione è quella sopravvenuta o la preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura, mentre non rientrano le prove deducibili e non dedotte salvo forza maggiore. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 525 cod. proc. pen.
Non applicabile al procedimento di prevenzione il principio di immediatezza della deliberazione: il collegio può riservare la decisione e deliberare successivamente, anche acquisendo elementi sopravvenuti, purché sia rispettato il contraddittorio.
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
art. 28 d.lgs. n. 159/2011
La revocazione della confisca di prevenzione è fondata su 'prova nuova' intesa come prova sopravvenuta dopo il procedimento o preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; non sono prova nuova gli elementi deducibili e non dedotti nel procedimento originario, salvo impossibilità per forza maggiore.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per il ricorrente alle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione il collegio può riservare e depositare la decisione in data successiva all'udienza; il deposito differito non costituisce automaticamente vizio procedurale ai fini dell'impugnazione con riferimento all'art. 525 c.p.p.
- Ai fini della revocazione della confisca di prevenzione ai sensi dell'art. 28 d.lgs. 159/2011, rilevano come 'prove nuove' solo le prove sopravvenute o quelle preesistenti ma incolpevolmente scoperte dopo la definitività della misura; elementi noti o deducibili e non dedotti nel giudizio originario non sono in genere rilevanti.
- Se una circostanza era conoscibile o nota al ricorrente al momento del giudizio di primo grado, il corretto momento per allegarla è il primo grado; l'omissione impedisce di qualificare quell'elemento come prova nuova salvo giustificazione di forza maggiore.
- Il collegio può acquisire successivamente elementi istruttori richiesti dal pubblico ministero, ma deve sempre garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili nel procedimento penale possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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