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Sentenza

Sentenza n. 13333/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202408183

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie regionali di ammissione alla prova scritta e atti del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, inclusi il bando, il regolamento, la prova preselettiva e le graduatorie definitive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti, che avevano conseguito alla prova preselettiva punteggi compresi tra 35 e 36, hanno contestato la propria esclusione dalla prova scritta del concorso per dirigenti scolastici. Hanno dedotto l’illegittimità della previsione che ammetteva alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti disponibili per ciascuna Regione, nonostante la soglia di attivazione della preselezione fosse fissata a quattro volte i posti. Hanno censurato tale disciplina per violazione delle norme regolamentari e dei principi costituzionali di uguaglianza, buon andamento, imparzialità, ragionevolezza e merito, sostenendo che la preselezione avrebbe dovuto svolgere una funzione meramente deflattiva e che i candidati rientranti nel quadruplo dei posti avrebbero dovuto essere ammessi. Hanno inoltre contestato la regionalizzazione della procedura e la conseguente determinazione di soglie di accesso differenziate, sostenendo che fosse necessaria una graduatoria nazionale o una soglia uniforme, in quanto il medesimo punteggio risultava sufficiente in alcune Regioni e insufficiente in altre. Sono state dedotte anche censure relative alla lesione del diritto alla progressione professionale, alla violazione della disciplina sui concorsi e alla carenza di istruttoria e motivazione. Infine, i ricorrenti hanno contestato la destinazione del 40% dei posti a una procedura straordinaria riservata, ritenendola incompatibile con la disciplina regolamentare sui posti da detrarre per i vincitori di precedenti concorsi. Con i motivi aggiunti sono state impugnate anche le graduatorie definitive regionali e i relativi decreti di approvazione, reiterando le censure originarie.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate le censure. La scelta di ammettere alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte i posti banditi è stata ritenuta legittima e coerente con il criterio meritocratico, poiché consente comunque l’ammissione dei candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati in senso relativo. Non è necessaria la predeterminazione di una soglia minima nazionale di sufficienza. Il Collegio ha distinto tra il limite di quattro volte i posti, rilevante per stabilire se attivare la preselezione, e il limite di tre volte i posti, volto a fissare il contingente massimo degli ammessi alla prova scritta: le due soglie perseguono finalità diverse e non sono contraddittorie. La regionalizzazione della procedura è stata ritenuta coerente con la formazione di graduatorie regionali prevista dalla disciplina applicabile. Le differenti soglie territoriali non integrano disparità di trattamento, poiché la parità va valutata all’interno di ciascuna graduatoria regionale e le differenze derivano oggettivamente dal diverso rapporto tra candidati e posti disponibili. I candidati conoscevano preventivamente la distribuzione regionale dei posti e hanno scelto la sede di partecipazione, con conseguente operatività del principio di autoresponsabilità. La soglia di accesso, anche se elevata, costituisce l’esito oggettivo del criterio numerico previsto dal bando e rientra nella discrezionalità organizzativa dell’Amministrazione, sindacabile soltanto in presenza di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non ravvisate nel caso concreto. Sono state respinte anche le censure relative al numero dei posti e alla riserva del 40% in favore della procedura straordinaria. Le doglianze contro le graduatorie definitive, proposte in via derivata, sono state conseguentemente respinte. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 9, D.M. 194/2022

    all’esito della preselezione sono ammessi a sostenere la prova scritta ... un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione

    La disposizione legittima l’ammissione alla prova scritta di un contingente numerico regionale pari a tre volte i posti banditi, senza necessità di una soglia minima nazionale predeterminata.

  • art. 3, commi 5, 6 e 7, D.M. 194/2022

    dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l’assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi

    La disciplina è stata invocata dai ricorrenti con riferimento alla determinazione dei posti e alla riserva per la procedura straordinaria; il TAR ha ritenuto infondate le relative censure.

  • art. 29 d.lgs. 165/2001

    La norma, secondo il TAR, fonda la regionalizzazione della procedura e la formazione di distinte graduatorie regionali, con conseguente determinazione delle soglie di ammissione in rapporto ai candidati e ai posti disponibili in ciascuna Regione.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    È stato richiesto il risarcimento in forma specifica mediante ammissione alla prova scritta; la domanda non è stata accolta in conseguenza del rigetto dell’azione di annullamento.

  • art. 116 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata per la richiesta di ostensione documentale, senza che il testo della sentenza riporti una specifica statuizione autonoma al riguardo.

Massime di principio

  • È legittimo ammettere a una prova concorsuale successiva un numero di candidati determinato in rapporto ai posti disponibili, anziché applicare una soglia minima di sufficienza predeterminata, purché siano ammessi i candidati con i punteggi più elevati secondo il criterio stabilito dalla lex specialis.
  • Non è irragionevole distinguere tra una soglia numerica per stabilire se debba essere attivata una preselezione e una soglia, più restrittiva, per determinare il contingente massimo degli ammessi alla prova successiva, poiché le due soglie perseguono finalità organizzative diverse.
  • In una procedura concorsuale articolata su base regionale, la determinazione di soglie di ammissione differenziate in funzione del rapporto tra candidati e posti disponibili nelle singole Regioni non viola il principio di uguaglianza, se la parità di trattamento è assicurata all’interno di ciascuna graduatoria regionale.
  • La soglia di accesso risultante dall’applicazione di un criterio numerico previsto dal bando costituisce l’esito oggettivo della competitività della procedura e non è illegittima per il solo fatto di essere elevata; il sindacato giurisdizionale sulla scelta organizzativa dell’Amministrazione resta limitato ai casi di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà.
  • La scelta di partecipare a una procedura concorsuale regionale, quando la distribuzione dei posti e l’articolazione territoriale siano conoscibili ex ante, comporta l’applicazione del principio di autoresponsabilità e non consente di pretendere successivamente l’utilizzo della soglia più favorevole risultante in un’altra Regione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciPersonale scolastico
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoGraduatorie e scorrimento
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaEccesso di potereLegittimazione e interesse a ricorrere

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