Cassazione Civile, Ordinanza n. 16937/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L’agente della riscossione notificava una cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi, assumendo che la contribuente fosse decaduta dal beneficio della definizione agevolata previsto per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi in Sicilia, per mancato pagamento delle rate successive alla prima. La contribuente contestava la pretesa sostenendo di aver rispettato la disciplina agevolativa con il versamento della prima rata e deduceva che la norma non prevedeva espressamente la decadenza in caso di omesso o tardivo pagamento delle rate successive. La CTR aveva accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il mancato pagamento delle rate successive comportasse la decadenza dal beneficio. In cassazione la contribuente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1011, L. n. 296/2006, come modificato, insistendo sulla mancanza di una decadenza espressa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione della CTR. Ha affermato che la disciplina emergenziale e la successiva norma di definizione agevolata non si limitano a sospendere i termini, ma regolano ex novo tempi e modalità di pagamento; pertanto, il mancato pagamento puntuale e integrale delle rate nei termini stabiliti comporta la decadenza dal beneficio. La Corte ha anche rilevato che la normativa non impedisce all’Amministrazione finanziaria di svolgere accertamenti e riscossione durante la sospensione, perché la sospensione riguarda gli obblighi tributari del contribuente e non l’attività dell’Ufficio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
base del controllo automatizzato che ha originato la cartella di pagamento.
art. 1, comma 1011, L. 27 dicembre 2006, n. 296
"è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2008 ... corrispondendo ... diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione"
norma eccezionale di definizione agevolata che regola ex novo il pagamento dei tributi sospesi; la violazione dei nuovi termini di pagamento comporta la decadenza dal beneficio anche senza previsione testuale espressa.
art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
richiamato dalla norma agevolativa per il ritardato versamento tramite ravvedimento operoso.
art. 5, comma 1, L. 24 febbraio 1992, n. 225
fondamento della dichiarazione e proroga dello stato di emergenza connesso agli eventi calamitosi.
art. 2, comma 2, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. in L. 27 dicembre 2002, n. 286
ha disposto la sospensione di termini sostanziali, processuali e tributari per i soggetti colpiti dalle calamità.
art. 4, comma 1, d.l. 4 novembre 2002, n. 245, conv. in L. 27 dicembre 2002, n. 286
ha sospeso i termini per l’adempimento degli obblighi di natura tributaria, non l’attività di accertamento e riscossione dell’Amministrazione.
art. 9, comma 2, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come base per il provvedimento di sospensione dei termini tributari in emergenza.
art. 138, comma 3, L. 23 dicembre 2000, n. 388
evocato in via analogica per ribadire che la disciplina emergenziale differisce gli adempimenti fiscali ma non proroga automaticamente i termini di emissione degli atti impositivi.
art. 1, d.l. 17 giugno 2005, n. 106, conv. in L. 31 luglio 2005, n. 156
richiamato in relazione ai termini di decadenza per la notifica delle cartelle, non automaticamente estesi dalla rateazione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Le norme eccezionali di definizione agevolata dei debiti tributari, quando rideterminano tempi e modalità di pagamento, impongono il rispetto puntuale del piano concesso: il versamento tardivo o parziale delle rate può determinare la decadenza dal beneficio anche se la decadenza non è espressamente prevista dalla lettera della norma.
- La sospensione dei termini tributari in favore dei contribuenti colpiti da eventi calamitosi incide sugli obblighi di adempimento del contribuente, ma non paralizza l’attività di accertamento e riscossione dell’Amministrazione finanziaria, salvo diversa previsione espressa.
- Quando una disciplina emergenziale o agevolativa si limita a differire o rimodulare il pagamento del tributo, essa non proroga automaticamente i termini ordinari di emissione degli atti impositivi o di iscrizione a ruolo.
- In materia di agevolazioni fiscali eccezionali, il mancato rispetto delle condizioni temporali del beneficio legittima l’Ufficio a negare l’agevolazione e a recuperare il tributo secondo le regole ordinarie.
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