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Sentenza

Sentenza n. 241/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento Dichiarazione d'illegittimità del silenzio serbato da Anas s.p.a. sull’istanza del 7.03.2024, con la quale la ricorrente ha chiesto la restituzione, previa integrale riduzione in pristino, delle aree di sua proprietà occupate in esecuzione del decreto prefettizio di occupazione n. 3057/AES/1^ del 28.05.1987, ovvero, in alternativa, l’emissione di un provvedimento di acquisizione ex art. 42 bis d.p.r. 327/2001, con determinazione dei conseguenziali indennizzi e risarcimenti; Nonchè per l'accertamento dell’obbligo dell’Ente occupante di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

Giustizia amministrativa202500363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato da ANAS sull’istanza di restituzione delle aree occupate senza titolo oppure di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, proprietaria per successione di un fondo già appartenuto a una familiare, ha dedotto che ANAS aveva occupato le aree nel 1987 in esecuzione di un decreto prefettizio di occupazione d’urgenza, senza che alla procedura fosse seguito il decreto di esproprio. Ha quindi diffidato l’ente, con istanza del 7 marzo 2024, a restituire il fondo previa riduzione in pristino oppure, in alternativa, ad adottare un provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, con la determinazione degli indennizzi e dei risarcimenti conseguenti. Non avendo ricevuto risposta, ha proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia.

La decisione

Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché ANAS ha adottato e depositato un atto di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, soddisfacendo integralmente l’interesse dedotto in giudizio. Il TAR ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha posto le spese a carico di ANAS secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’atto di acquisizione è stato adottato soltanto dopo la proposizione del ricorso: la notificazione è avvenuta il 4 marzo 2025, il deposito l’11 marzo 2025 e l’atto di acquisizione il 12 febbraio 2026. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    La disposizione costituisce la base normativa dell’atto di acquisizione sanante adottato da ANAS durante il giudizio e ritenuto idoneo a soddisfare integralmente l’interesse della proprietaria, determinando la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito della sopravvenuta integrale soddisfazione dell’interesse azionato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l’amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto dal ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di occupazione di un fondo protrattasi senza il perfezionamento della procedura espropriativa, la richiesta alternativa di restituzione del bene o di acquisizione sanante impone all’amministrazione di definire espressamente la situazione; l’adozione dell’atto di acquisizione sanante durante il giudizio rende non più attuale la domanda contro il silenzio, se l’interesse azionato risulta integralmente soddisfatto.
  • Ai fini della regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e porre le spese a carico dell’amministrazione quando questa abbia adottato il provvedimento satisfattivo soltanto dopo la proposizione del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
SottomaterieAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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